Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo chiari parametri su quando un’impugnazione non può superare il vaglio di legittimità. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti, la cui difesa ha tentato di rimettere in discussione la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il tentativo, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello di Palermo, per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, concernente la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale aveva ritenuto provata la colpevolezza dell’imputato, confermando la pena inflitta e negando la concessione delle attenuanti generiche.
L’Impugnazione Davanti alla Suprema Corte
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi sollevati dalla difesa erano molteplici e toccavano diversi aspetti della decisione impugnata:
* Violazioni di legge e vizi di motivazione: si contestava la correttezza dell’affermazione di colpevolezza.
* Quantificazione della pena: si riteneva la sanzione eccessiva.
* Diniego delle attenuanti generiche: si lamentava la mancata concessione di una riduzione di pena sulla base delle circostanze del caso.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare criticamente l’intero impianto accusatorio e la decisione dei giudici d’appello.
Le motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici di legittimità hanno osservato che le doglianze presentate dal ricorrente non erano altro che una mera riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso, secondo la Suprema Corte, si traduceva in una “mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto”.
Questo punto è cruciale: la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare i fatti come farebbe un giudice di primo o secondo grado (giudizio di merito). Proporre motivi che sono una semplice ripetizione di quanto già discusso, senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione (come la manifesta illogicità), trasforma l’impugnazione in un tentativo inaccettabile di ottenere un terzo grado di merito.
La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del sistema processuale penale. Il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici e non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Quando le doglianze sono “reiterative”, cioè si limitano a riproporre le stesse questioni già vagliate e disattese, il ricorso inammissibile è l’esito inevitabile. Questa decisione serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede l’individuazione di critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata, non una generica richiesta di riconsiderare il caso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze proposte erano meramente reiterative, ovvero una semplice ripetizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti dalla Corte d’Appello. Il ricorso si configurava come una richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Quale reato era stato contestato all’imputato nei gradi di merito?
All’imputato era stato contestato e per il quale era stato condannato, il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che sanziona le condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44268 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44268 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di . motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023