Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce lo Stop ai Motivi Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Con questa decisione, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché fondato su censure generiche e ripetitive, confermando la condanna per bancarotta a carico di un imputato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le importanti implicazioni giuridiche.
Il Contesto: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio: un presunto errore di motivazione da parte della Corte territoriale nel non avergli concesso le circostanze attenuanti generiche.
La Valutazione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa, basata su tre pilastri argomentativi.
1. Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo punto critico evidenziato dai giudici è che le censure sollevate dall’imputato non erano altro che una semplice reiterazione di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso non introduceva nuovi profili di illegittimità, ma si limitava a riproporre le medesime questioni.
2. Mancanza di Critica Specifica alla Sentenza Impugnata
Strettamente collegato al primo punto, la Corte ha sottolineato come il ricorrente non si sia effettivamente confrontato con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In altre parole, non basta dire che non si è d’accordo; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente è errata dal punto di vista logico o giuridico. In assenza di questo confronto, i motivi sono considerati non specifici, ma solo apparenti.
3. I Limiti del Giudizio di Legittimità
Infine, la Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una “nuova valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio”. La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o decidere se la pena sia giusta o meno, ma solo verificare che le leggi siano state applicate correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. La richiesta dell’imputato, di fatto, mirava a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non consentita in questa sede.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato che l’accesso al giudizio di legittimità richiede il rispetto di requisiti rigorosi. L’impugnazione non può essere uno strumento per tentare una terza valutazione del caso, ma deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione. La decisione si fonda sul principio di efficienza processuale e sulla necessità di distinguere nettamente i ruoli dei diversi gradi di giudizio. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, giustificata dalla “evidente inammissibilità” dei motivi, funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per avvocati e assistiti. Presentare un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e chirurgica della sentenza di secondo grado, finalizzata a individuare errori specifici e non a riproporre genericamente le proprie tesi. La semplice insoddisfazione per l’esito del giudizio d’appello non è sufficiente. La mancata osservanza di questi principi non solo porta a un esito scontato di inammissibilità, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni, che in questo caso ammontano a 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Qual è la differenza tra un motivo di ricorso specifico e uno generico secondo la Corte?
Risposta: Un motivo specifico attacca puntualmente le argomentazioni giuridiche e logiche della sentenza impugnata, svolgendo una critica argomentata. Un motivo generico o apparente, come in questo caso, si limita a riproporre le stesse tesi senza un reale confronto con la decisione, omettendo di assolvere alla sua funzione critica.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Risposta: In base all’art. 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro, poiché l’evidente inammissibilità dei motivi ha dimostrato una colpa nel presentare l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18664 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano Ao confermava la sentenza con cui il tribunale di GLYPH in data iL D.12…2021, aveva condanNOME NOME alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria in rubrica ascrittigli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, su censure volte a sollecitare una nuova valutazione sul merito del trattamento sanzioNOMErio, non consentita in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito,, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.