Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un ricorso può essere esaminato, ribadendo un principio fondamentale: non si può chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti. Quando l’impugnazione si limita a ripetere argomenti già discussi e respinti, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato in concorso. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sostanzialmente, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la gravità del reato commesso.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non era proponibile in quella sede. La richiesta di applicare la causa di non punibilità, infatti, implicava un’analisi e un apprezzamento degli elementi di fatto che avevano già formato oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte ha sottolineato come l’impugnazione non fosse altro che una “pedissequa reiterazione” di censure già esaminate e puntualmente respinte, con motivazioni logiche e prive di contraddizioni.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale che meritano un approfondimento.
La Funzione della Corte di Cassazione
Il punto centrale della motivazione è il ruolo della Corte di Cassazione. Essa non è un “terzo grado di giudizio” dove si può ridiscutere l’intera vicenda fattuale. Il suo compito è quello di giudice di legittimità, ovvero verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. Pertanto, un ricorso che, come nel caso di specie, mira a ottenere un “differente apprezzamento degli elementi fattuali” è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Non si può chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, motivata, del giudice di merito.
Il Principio sulla ‘Reformatio in Peius’
La Corte coglie l’occasione per richiamare un altro importante principio, citando una precedente sentenza (n. 47488/2022). Anche in assenza di un appello da parte del pubblico ministero, il giudice d’appello ha il potere di attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave. Questo non viola il divieto di reformatio in peius (divieto di peggiorare la posizione dell’imputato appellante), poiché tale divieto si applica strettamente solo al trattamento sanzionatorio, cioè alla specie e alla quantità della pena inflitta, e non alla qualificazione giuridica del reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) e non sulla speranza di una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione e scoraggia impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non può essere esaminato nel merito, ad esempio perché si limita a riproporre le stesse censure già respinte in appello o perché richiede una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che il divieto di ‘reformatio in peius’ riguarda solo il trattamento sanzionatorio?
Significa che il giudice d’appello non può aumentare la pena dell’imputato se solo quest’ultimo ha impugnato la sentenza. Tuttavia, può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché questo non comporti un aumento della specie o della quantità della pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (una somma di denaro) in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27282 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10191/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Stamato NOME nato a Cassano allo Ionio il 22/05/1981; avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d’appello di Catanzaro; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Castrovillari, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen, non Ł deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale fondati su motivi e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che, in ogni caso, il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e piø grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell’impugnazione, senza per questo violare il divieto di “reformatio in peius”, che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/07/2025