Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve fare i conti con le rigide regole che governano il processo davanti alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo la distinzione fondamentale tra “merito” e “legittimità”. Il caso riguarda una condanna per spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, dove il tentativo di ribaltare la decisione si è scontrato contro un muro procedurale.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in Corte d’Appello per diversi reati. In particolare, gli veniva contestata la detenzione di un ingente quantitativo di stupefacenti (dieci panetti di hashish per un totale di oltre 2000 dosi), oltre alla resistenza opposta alle forze dell’ordine, manifestatasi con una fuga e il lancio della sostanza, e al danneggiamento del veicolo di servizio durante le operazioni di polizia. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere un annullamento della condanna.
Il Ricorso Inammissibile e i Motivi della Decisione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: i motivi presentati non erano idonei a essere valutati in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non ha sollevato questioni relative a errori di diritto o vizi procedurali commessi dai giudici dei gradi precedenti. Al contrario, ha tentato di proporre una propria versione dei fatti, alternativa a quella accertata nel processo, basata esclusivamente su profili di merito.
Questo approccio è in contrasto con la funzione stessa della Cassazione, che non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove (come le testimonianze degli agenti o le dichiarazioni dell’imputato), ma un organo che vigila sulla corretta applicazione delle norme. Le censure del ricorrente sono state definite “apodittiche” e formulate con “mere clausole di stile”, ossia generiche e prive di un reale fondamento giuridico.
Le Motivazioni: la Differenza tra Merito e Legittimità
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già fornito una motivazione completa e non illogica su tutti i punti controversi. I giudici di secondo grado avevano correttamente escluso la configurabilità del reato di spaccio nella sua forma di “lieve entità”, proprio in virtù del rilevante quantitativo di droga sequestrata. Allo stesso modo, la responsabilità per i reati di resistenza e danneggiamento era stata fondata sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dagli agenti operanti, ritenendo inverosimile la versione difensiva.
Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato puntualmente motivato. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente non poteva limitarsi a contrapporre la propria ricostruzione, ma avrebbe dovuto individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici nel ragionamento del giudice. Non avendolo fatto, il suo ricorso inammissibile è diventato la conseguenza inevitabile.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è una terza occasione per discutere come sono andati i fatti. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su questioni di diritto, dimostrando che la sentenza impugnata ha violato la legge o è viziata da un’illogicità manifesta. Proporre argomenti di puro merito non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, alla dichiarazione di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano fondati esclusivamente su questioni di merito, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, e non su errori di diritto o vizi di legittimità, unici aspetti che la Corte di Cassazione può esaminare.
Perché non è stata riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità per lo spaccio?
L’attenuante della lieve entità è stata esclusa a causa del rilevante quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (10 panetti di haschish, equivalenti a oltre 2000 dosi), un elemento che la corte ha ritenuto decisivo per qualificare il fatto come non di minore gravità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dal codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4727 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4727 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 10NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per diversi delitti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 635 cod. pen.);
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, espresse con mere clausole di stile che attengono a meri elementi di fatto e non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell’atto impugnato che alle pagg. 4 e 5 con argomenti completi e non illogici ha descritto i fatti e le prove che li hanno accertati.
Infatti, sono state superate tutte le censure difensive con argomenti fondati sugli accertamenti compiuti, di cui si chiede, in questa sede, il superamento in base ad una versione alternativa non consentita perché fondata esclusivamente su profili di merito.
E’ stata esclusa la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando correttamente il rilevante quantitativo (10 panetti di haschish con ricavo di oltre 2000 dosi), e sono stati ritenuti sussistenti gli altri reati (resistenza con fuga e lancio stupefacente e danneggiamento del mezzo degli operanti) sulla base dell’accertamento dibattimentale fondato sull’esame degli operanti, tanto da ritenere inverosimile, con argomenti non illogici (pag. 5), la diversa versione proposta dall’imputato nel corso delle sue spontanee dichiarazioni.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato puntualmente a pag. 6.
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025