Ricorso inammissibile in Cassazione: i limiti del riesame dei fatti
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti del suo intervento. Non si tratta di un ‘terzo processo’ dove tutto può essere ridiscusso. L’ordinanza n. 40385/2024 della Suprema Corte ce lo ricorda, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi che esulano dalla sua competenza. Questo caso offre uno spunto prezioso per capire perché un appello, se mal impostato, viene respinto senza nemmeno entrare nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Venezia, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza si concentravano su due punti principali: una presunta errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito della vicenda, ma che i motivi presentati non erano idonei a essere discussi in quella sede. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’analisi delle motivazioni dell’ordinanza è il punto cruciale per comprendere la decisione. La Corte ha basato la sua scelta su due argomenti giuridici chiari e distinti.
Primo Motivo: La Critica sulla Valutazione delle Prove
La Cassazione ha evidenziato che le lamentele del ricorrente erano ‘doglianze aspecifiche’ e costituivano una ‘censura in fatto’. In altre parole, l’imputato non stava contestando un errore nell’applicazione della legge (errore di diritto), ma stava chiedendo alla Suprema Corte di rivalutare le prove e i fatti già esaminati e giudicati dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo giudice del fatto’; il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito ‘argomenti completi e logici’ per la sua decisione, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ribadito un principio consolidato: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato. La loro concessione è una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere basata su ‘elementi positivi’ emersi durante il processo. Se tali elementi non sussistono, il giudice può legittimamente negarle. Nel caso di specie, la sentenza d’appello aveva spiegato in modo ‘sufficiente e non illogico’ perché le attenuanti non dovessero essere applicate. Di conseguenza, anche questa critica è stata ritenuta infondata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi esclusivamente su questioni di diritto. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove che hanno già portato a una condanna nei primi due gradi di giudizio è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della decisione ma anche ulteriori conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione sottolinea la distinzione fondamentale tra il giudizio di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e il giudizio di legittimità (Corte di Cassazione), un pilastro del nostro sistema processuale penale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dalla Corte d’Appello, un’attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
L’imputato ha diritto a ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito che le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. La loro concessione deve essere giustificata da elementi positivi che, nel caso specifico, non sono stati riscontrati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato, per legge, al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40385 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ADRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per il delitto di cui bis cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
e.1/4 ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla le in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze aspecifiche di profili fatto delle prove acquisite già vagliate, con argomenti completi e logici, dal appello;
ritenuto che la sentenza impugnata ha negato l’applicazione delle circostanze a generiche, che non costituiscono un diritto dell’imputato ma devono essere fon gi-rfc) elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza ipopte~a sorretta da s e non illogica motivazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024.