Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Rigiudica i Fatti
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, spera di ottenere una revisione del giudizio. Tuttavia, il percorso verso la Corte di Cassazione è irto di ostacoli procedurali, e non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché la Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti e le funzioni del nostro sistema giudiziario.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Due persone, condannate in secondo grado, hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione. Il nucleo centrale del loro ricorso riguardava la valutazione della loro partecipazione congiunta al reato (il cosiddetto “concorso”), un aspetto che, secondo loro, era stato erroneamente valutato dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte: La Netta Chiusura del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello della stessa ammissibilità del ricorso. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati a pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Corte è un pilastro del diritto processuale penale. I giudici hanno stabilito che il ricorso era inammissibile perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, i ricorrenti non stavano contestando un errore di diritto (ad esempio, un’errata interpretazione di una norma), ma stavano semplicemente riproponendo la loro versione dei fatti e criticando il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove.
La Corte sottolinea che questi profili erano già stati “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale”. La Cassazione non è un “terzo giudice” che può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali precedenti. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di ricostruire l’accaduto. Presentare un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti equivale a chiedere alla Corte di svolgere un compito che non le compete, rendendo così l’impugnazione radicalmente inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due conseguenze significative. La prima è che la condanna della Corte d’Appello diventa irrevocabile. La seconda è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Quest’ultima misura, come specificato dalla Corte richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), serve a sanzionare l’abuso del processo. Si presume, infatti, che chi presenta un ricorso con motivi così palesemente infondati agisca “in colpa”, ovvero con negligenza nell’aver intrapreso un’iniziativa giudiziaria destinata al fallimento, sprecando così risorse pubbliche. Questa decisione ribadisce quindi un messaggio chiaro: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario per la tutela del diritto, non un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti del processo.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a presentare mere doglianze sulla ricostruzione dei fatti, aspetti già adeguatamente valutati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in base a questa ordinanza?
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio per riesaminare le prove e i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto da parte dei giudici di merito, non sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali precedenti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che abbia proposto il ricorso per colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 10/11/2002 NOME COGNOMECUI COGNOME nato il 22/09/2001
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME Fall e NOME Fall avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura, in ordine alla configurabilità del conco adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale vedano e pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.