Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per discutere i fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità.
Il Caso in Analisi: un Appello Respinto
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente basava le sue difese, tra le altre cose, sul presunto mancato riconoscimento di una causa di giustificazione, la cosiddetta “scriminante” prevista dall’art. 393-bis del codice penale, che riguarda la reazione a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale. Secondo la sua tesi, la Corte territoriale non aveva valutato correttamente le circostanze e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Di conseguenza, ha presentato ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della decisione a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e le sue Conseguenze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi presentati dall’imputato non introducevano reali vizi di legittimità, ma si limitavano a riproporre “mere doglianze” e “profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi” dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non stava contestando un errore di diritto, ma stava chiedendo alla Cassazione di riesaminare i fatti e dare una valutazione diversa, compito che non le spetta.
La Funzione della Corte di Cassazione
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione svolge un “giudizio di legittimità”, non un “giudizio di merito”. Il suo ruolo non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Quando un ricorso si limita a criticare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice precedente senza evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, esso esula dall’ambito del giudizio di legittimità e viene, come in questo caso, dichiarato inammissibile.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata perché si ritiene che chi propone un ricorso palesemente infondato agisca con colpa, intasando inutilmente il sistema giudiziario. La Corte ha richiamato una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000) per sottolineare che tale condanna è legittima quando l’inammissibilità è attribuibile a una negligenza del proponente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sulla natura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno rilevato che i motivi addotti erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva fornito argomenti giuridici corretti per disattendere le tesi difensive (come specificato nelle pagine 4 e 5 della sentenza d’appello). Il ricorso, quindi, non denunciava un vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di Cassazione. L’inammissibilità, pertanto, è stata la logica conseguenza procedurale, a cui è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, data la palese assenza di elementi che potessero giustificare un esito diverso e la conseguente colpa del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per avere una possibilità di accoglimento, deve sollevare questioni di puro diritto o vizi di motivazione evidenti e decisivi. La semplice riproposizione di argomenti già valutati e motivatamente respinti dai giudici di merito si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. È un monito per gli operatori del diritto a calibrare con attenzione le strategie difensive, evitando di adire la Suprema Corte per questioni che esulano dalla sua specifica funzione di nomofilachia.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando deduce un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, come nel caso in cui si limiti a riproporre lamentele (doglianze) relative alla valutazione dei fatti già correttamente esaminate e respinte dal giudice del grado precedente.
Cosa significa che la Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della loro decisione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il di ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da doglianze, relative al diniego della scrimina cui all’art. 393-bis cod. pen. ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze, meramen riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024.