Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4203 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4203 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 19/09/1977
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, i giudici del merito alle pag. 5 e 6 della sentenza impugnata hanno riconosciuto la responsabilità del ricorrente sulla base sia delle dichiarazioni rese dai coniugi COGNOME e COGNOME e dagli ulteriori elementi esterni acquisiti durante le indagini dal gruppo RAGIONE_SOCIALE e ne hanno correttamente tratto la sussunzione nell’alveo del delitto di truffa;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e iI vizio di motivazione, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatt mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
invero, quanto alla diversa ricostruzione dei fatti la Corte d’appello ha chiarito che l’unico soggetto nella disponibilità materiale del libretto era il COGNOME;
rilevato che in data 28 ottobre 2024 la parte civile RAGIONE_SOCIALE a mezzo del proprio difensore e procuratore, ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto e/o l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane S.p.a., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane S.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
GLYPH
Il Presidente