Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi ‘Copia-Incolla’
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, il ricorso deve possedere requisiti ben precisi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca dalla semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti, senza una critica mirata alla sentenza impugnata. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi della procedura penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale di Firenze per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990). La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte di Appello di Firenze. Non rassegnato, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in merito all’accertamento della sua responsabilità penale.
La Genericità del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo i giudici supremi, l’atto di impugnazione non era altro che una “pedissequa reiterazione” dei motivi già proposti nel giudizio di appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a copiare e incollare le vecchie argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con le ragioni che avevano spinto la Corte d’Appello a respingerle.
Un ricorso per Cassazione, per essere valido, non può essere generico. Deve assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di sottoporre a una critica argomentata e precisa la decisione che si intende impugnare. Quando ciò non avviene, il ricorso viene considerato non specifico e solo apparente, perché non attacca realmente le fondamenta logico-giuridiche della sentenza contestata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione logica e immune da censure. I giudici di secondo grado avevano chiaramente indicato gli elementi significativi che permettevano di escludere la tesi difensiva del mero uso personale della sostanza stupefacente da parte dell’imputato. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto formulare delle critiche puntuali, dimostrando dove e perché il ragionamento dei giudici d’appello era fallace. Non avendolo fatto, il suo ricorso si è rivelato inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009), ribadendo che la mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto puramente formale, incapace di innescare un reale controllo di legittimità sulla decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di appello. Non è sufficiente ripetere argomenti già spesi, ma è necessario costruire una censura nuova, specifica e pertinente, capace di mettere in discussione la coerenza e la correttezza giuridica della decisione impugnata. In assenza di questi elementi, il rischio di un ricorso inammissibile è estremamente elevato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base dell’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Manca, in tal caso, del requisito di specificità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva stabilito la Corte d’Appello per escludere l’uso personale della sostanza?
L’ordinanza afferma che la Corte d’Appello, con motivazione logica e immune da censure, aveva indicato ‘significativi elementi’ che hanno permesso di escludere la tesi del mero uso personale da parte dell’imputato, confermando la sua colpevolezza per il reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30134 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato l sentenza del Tribunale di Firenze che ha dichiarato .lawo NOME colpevole del reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309.
L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello p vizio di motivazione in relazione all’accertamento della penale responsabilit dell’imputato per il reato contestato.
Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo di ricorso si risolve in doglia con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stess considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto d ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Nella sentenza impugnata, con motivazione logica e immune da censure, la Corte distrettuale ha indicato significativi elementi che hanno consentito escludere il mero uso personale da parte dell’imputato (v. p. 3 sent. imp.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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