Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando i Motivi Sono Solo Ripetitivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi proposti sono una semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata era stata ritenuta colpevole per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), furto (art. 624 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). Nonostante la doppia pronuncia di condanna, la difesa ha deciso di proseguire la battaglia legale presentando ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La ricorrente ha sollevato diverse censure contro la sentenza d’appello, tra cui:
* Vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato di danneggiamento.
* Mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità per il reato di furto.
* Presunta illegalità della pena per il danneggiamento.
* Errata applicazione dei criteri di commisurazione della pena (art. 133 c.p.) e sua eccessività.
* Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito rilevato una criticità fondamentale in questi motivi, che ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, è basata su principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni: Divieto di Motivi Ripetitivi e Discrezionalità del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che tutte le doglianze sollevate non erano altro che una mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente esaminati e correttamente respinti dalla Corte territoriale. In pratica, l’atto di ricorso non introduceva nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni fattuali, sperando in un esito diverso.
La Cassazione ha ricordato che la sua funzione, in “sede di legittimità”, non è quella di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione dei giudici di merito. Riproporre le stesse questioni equivale a chiedere alla Suprema Corte un terzo giudizio di merito, che non le compete.
Inoltre, per quanto riguarda la critica al trattamento sanzionatorio, i giudici hanno ribadito un principio cardine: la determinazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è incensurabile in Cassazione, a meno che non sia frutto di puro arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica, circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie, ritenendo adeguata la giustificazione fornita dalla Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata, che attengano alla violazione di legge o a un’illogicità manifesta della motivazione. Non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte. L’esito di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, la scelta di adire la Suprema Corte deve essere ponderata attentamente, basandosi su solidi argomenti giuridici e non sulla speranza di un riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e quindi non consentiti in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è frutto di arbitrio o basata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il 17/08/1996
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna resa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Livorno in data 17/02/2021, per i reati di cui agli artt. 582, 624 e 635 cod. pen.
Ritenuto che tutti i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 635 cod. pen.; al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in riferimento al reato di c all’art. 624 cod. pen.; illegalità della pena comminata per il reato di cui all’art. 635 cod. pen.; mancata applicazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena; mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (per tutti i motivi, si vedano le pp. 4 e 5 sent. app.); quan in particolare al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 3 e 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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