Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, deve seguire percorsi ben definiti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Se i motivi sono identici a quelli già esaminati e respinti, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa ordinanza per capirne la portata pratica.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il delitto previsto dall’articolo 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione in merito alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dall’imputato erano una mera riproduzione delle stesse censure già sollevate davanti alla Corte d’Appello. Quest’ultima le aveva già adeguatamente esaminate e respinte con una motivazione logica e coerente. Secondo la Cassazione, un ricorso è inammissibile quando, dietro l’apparenza di una denuncia di errore di diritto o di vizio logico, si limita a riproporre le stesse questioni di merito già decise in secondo grado.
Il Principio Giurisprudenziale sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 44882 del 2014) per ribadire che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Non si possono rimettere in discussione le valutazioni sui fatti già compiute dai giudici dei primi due gradi di giudizio, a meno che non si evidenzi un errore giuridico o un vizio logico manifesto e determinante nella motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della Corte d’Appello, rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due pilastri. In primo luogo, la constatazione che il ricorso era “riproduttivo di identica censura” già confutata dalla Corte d’Appello. Questo significa che il ricorrente non ha individuato un vizio specifico nella sentenza di secondo grado, ma ha semplicemente manifestato il suo dissenso rispetto alla valutazione dei fatti. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la genericità delle doglianze che, pur apparendo come denunce di errori logici o giuridici, in realtà non erano tali. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, che impone di presentare critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
Le conclusioni di questa vicenda sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la condanna penale. Inoltre, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti. L’abuso di questo strumento processuale attraverso ricorsi ripetitivi e generici viene sanzionato non solo con il rigetto, ma anche con significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era una mera riproduzione degli stessi motivi già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza di secondo grado.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione per riesaminare i fatti del processo?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare i fatti. Presentare argomenti di merito già decisi porta all’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6939 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/04/1968
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla ritenu responsabilità per il delitto. di cui all’art. 334 cod. pen. è riproduttivo di identica adeguatamente confutata dalla Corte di appello; che, infatti, il ricorso per cassazione inammissibile quando è fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, sol apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2025