Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Ripetizione dei Motivi
Quando un appello viene respinto, la tentazione di portare il caso fino all’ultimo grado di giudizio è forte. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha regole precise e non funge da terzo processo. Una recente ordinanza chiarisce un punto fondamentale: presentare un ricorso inammissibile, che si limita a copiare i motivi già bocciati in appello, non solo è inutile ma anche controproducente. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo la condanna, si è visto respingere l’appello dalla Corte territoriale. Il punto centrale del suo gravame era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, ritenuti un ostacolo insormontabile alla concessione del beneficio. Non contento, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, insistendo sugli stessi punti.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni dell’inammissibilità. In primo luogo, il ricorso è stato definito ‘riproduttivo’, ovvero una semplice riproposizione delle stesse questioni e argomentazioni già esaminate e superate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione corretta e logica, ancorando il diniego delle attenuanti a un dato fattuale oggettivo: i plurimi precedenti penali del ricorrente.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito l’insindacabilità delle valutazioni di merito. Se il giudice d’appello ha motivato in modo adeguato la sua decisione, la Suprema Corte non può intervenire per offrire una diversa interpretazione dei fatti. Infine, le doglianze sono state giudicate ‘generiche’, perché si limitavano a denunciare un presunto errore senza specificare in cosa consistesse la violazione di legge o il vizio logico della sentenza impugnata. Riprendendo un proprio precedente (sentenza Cariolo n. 44882/2014), la Corte ha confermato che un ricorso così formulato è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso non può limitarsi a esprimere disaccordo con la sentenza d’appello. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesi e non contestare semplicemente l’interpretazione dei fatti data dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era una mera riproduzione dei motivi già proposti con l’appello, i quali erano stati esaminati e motivatamente respinti in secondo grado, senza sollevare nuove questioni di diritto.
Quale elemento è stato decisivo per negare le attenuanti generiche?
L’elemento decisivo considerato dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche sono stati i plurimi precedenti penali del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1428 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1428 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 14/09/1990
avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di lie n Ae in ordin al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di c:uestione gi esaminata e superata con corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di app che ha assegnato determinante rilevanza ai plurimi precedenti penali; che ris.ilta, infa inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti cor· l’appell motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazicii di me , ) adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianz: che, cos ì prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determin ito. (Sez. n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la E:: -danna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes , ! processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024