Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Suprema Corte, soprattutto quando si limita a riproporre questioni già valutate e decise nei gradi precedenti. Questo caso, relativo a un’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti al giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La condanna si basava su una serie di elementi probatori, tra cui la suddivisione della sostanza in singole dosi e il possesso di materiale per il confezionamento, considerati dalla Corte d’Appello come prove sufficienti della destinazione alla vendita.
L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge riguardo alla valutazione della portata dimostrativa di tali elementi.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato.
Il principio fondamentale applicato è che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi già avanzati in appello e motivatamente respinti. Se la Corte d’Appello ha già esaminato le questioni e ha fornito una risposta logica e giuridicamente corretta, non è compito della Cassazione rivalutare gli stessi punti.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. Carattere Ripetitivo del Ricorso: I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano una mera fotocopia di quelli già presentati e discussi in appello. La Corte d’Appello aveva adeguatamente argomentato perché gli elementi a carico (dosi, materiale di confezionamento) fossero indicativi dell’intenzione di spacciare. Riproporre la stessa questione senza sollevare un vizio specifico di legittimità rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
2. Insindacabilità delle Valutazioni di Merito: La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare le prove. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente, ogni ulteriore discussione sulla valutazione delle prove era preclusa in sede di legittimità. Le doglianze, così come presentate, denunciavano solo in apparenza un errore logico o giuridico, senza però individuarlo concretamente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica. Non basta essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario identificare un preciso errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello. La semplice riproposizione degli argomenti già sconfitti in secondo grado porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro. Ciò sottolinea l’importanza di una valutazione strategica prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, evitando impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico specifico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché si trattava di una mera riproposizione degli stessi motivi già presentati e respinti con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello, risultando quindi generico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove del processo?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o le valutazioni di merito fatte dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1469 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1469 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESAGNE il 18/07/1997
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Stefano
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di lec ge in ordi alla portata dimostrativa degli elementi a carico so è riproduttivo di questione già ?sanninata superata con corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di api elio c ritenuto sussistere plurimi elementi che deponevano per la destinazione Ho spaccio (suddivisione in dosi di sostanza stupefacente portata al seguito e mate iale per confezionamento dello stesso); che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassàz D ne fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo or ido, sia p l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivati sia per l genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denuncian3 un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260E08);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ‘avore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Jelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024