Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31084 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31084 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SOVERIA COGNOME il 20/04/1933
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in furto aggravato;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell’imputato – è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli element probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del meri chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto pos fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merit senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnat l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Nel caso di specie, la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è sorretta da un appara argomentativo immune da vizi logici o giuridici e le censure prospettate con il ricorso risolvono, all’evidenza, in mere doglianze in fatto, volte a sollecitare una diversa valutazio del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che tale unico motivo di ricorso è altresì inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025
Il consigliereestensore
Il Presidente