Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un ricorso in Cassazione si trasforma in un tentativo di riesaminare i fatti, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la differenza tra il giudizio di merito e quello di legittimità, e le conseguenze di un ricorso inammissibile.
Il Caso in Analisi
Un imputato, già condannato in primo grado e in appello per reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e altre violazioni, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa lamentava presunte violazioni di legge e vizi di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Tra i motivi del ricorso, figuravano la mancata applicazione di cause di non punibilità e di particolare tenuità del fatto, oltre al diniego delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha tentato di rimettere in discussione l’intera ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già effettuate nei primi due gradi di giudizio. In particolare, ha contestato:
* L’affermazione della sua responsabilità.
* L’omessa applicazione dell’art. 393-bis c.p. (reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale).
* La mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
* Il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito rilevato la natura puramente reiterativa delle doglianze. I punti sollevati non erano nuovi, ma rappresentavano gli stessi argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e le Sue Ragioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o stabilire come si sono svolti i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Presentare un ricorso che si limita a riproporre le medesime questioni fattuali già esaminate, senza individuare specifici vizi di legittimità (come un errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica), equivale a chiedere alla Corte un compito che non le spetta. Questo trasforma l’impugnazione in una mera sollecitazione a una nuova valutazione degli elementi di fatto, destinata inevitabilmente all’insuccesso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state chiare e perentorie. I giudici hanno sottolineato che l’imputato, attraverso le sue doglianze, non ha fatto altro che tentare di ‘rimettere in discussione’ l’esito del processo di merito, basandosi su una propria, diversa, lettura degli elementi di fatto. La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, aveva già fornito ‘corretti argomenti’ per disattendere le tesi difensive. Pertanto, il ricorso è stato considerato privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso si concentri su precise violazioni di legge o su vizi logici della motivazione che siano palesi e decisivi, e non su un dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente, confermando in via definitiva la sentenza impugnata e aggiungendo ulteriori costi.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice ripetizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione in un ricorso?
Non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti del processo. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47499 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47499 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582-585 cod. pen, 75 d.lgs. n. 159 del 2011;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, alla omessa applicazione dell’art. 393-bis cod. pen., alla mancata applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-12 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023