Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16651 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di furto in abitazione pluriaggravato;
Considerato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile, perché costituito da:
un primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando – in particolare – una non idonea qualità dei fotogrammi estrapolati dalle video riprese e, conseguentemente, la sussistenza di dubbi sul riconoscimento della propria persona, non consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di appello esplica la rilevazione di una corrispondenza tra i volti ritratti “nitidamente” dai fotogrammi e le fotografie degli imputati);
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile, perché costituito da:
un primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, lamentando – in particolare – una verosimiglianza delle immagini e l’assenza di elementi idonei a provare la propria presenza nei pressi dell’abitazione della persona offesa, non consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di merito chiariva come le riprese video avessero permesso di appurare la presenza degli imputati sul luogo del fatto);
un secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
un terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 – 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 – 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 – 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838); tale motivo, inoltre, non è consentito in sede di legittimità, perché – in ogni caso – la doglianza sull’estinzione della pena, in relazione alla concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è generica (posto che non si comprende a quale condanna si riferisca) e non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile perché costituito da:
un primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente vizi di motivazione in ordine alle risultanze istruttorie, lamentando – in particolare – l’insussistenza di prove concrete ed una non idoneità delle immagini in atti a provare la dinamica fattuale reale, non consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si
veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di merito chiariva come le riprese video avessero permesso di appurare la presenza degli imputati sul luogo del fatto);
Rilevato che l’inammissibilità dei motivi principali si riverbera, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sui motivi nuovi e aggiunti proposti nell’interesse di COGNOME NOME, sicché le deduzioni sulla recidiva in relazione alla ammissione al procedimento di affidamento in prova ai servizi sociali e all’affidamento in prova terapeutico non riescono a “ricondurre” nel perimetro del giudizio di legittimità una censura inammissibile sia perché generica sia perché inedita;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024