Ricorso Inammissibile: la Cassazione non riesamina i fatti
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Corte in un giudice di merito, chiedendole una nuova valutazione delle prove. Questo articolo analizza un’ordinanza che ha sanzionato un imprenditore per aver presentato un appello con queste caratteristiche in un caso di bancarotta fraudolenta.
La Vicenda Processuale
I fatti alla base della decisione riguardano un imprenditore condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte d’Appello di Perugia aveva confermato la sua responsabilità penale. Non accettando la condanna, l’imprenditore ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a qualificare il ricorso come inammissibile. La Corte ha osservato che l’intero atto, invece di sollevare censure di legittimità (ovvero errori nell’applicazione della legge da parte dei giudici di merito), si limitava a proporre una “alternativa ricostruzione del fatto”.
In pratica, il ricorrente non contestava un vizio giuridico della sentenza, ma offriva una propria versione dei fatti, basata su un diverso e “parcellizzato” apprezzamento degli elementi di prova già valutati. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice del fatto. Non può riesaminare le prove e decidere se la ricostruzione dei giudici di appello sia quella più convincente. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Presentare un ricorso che si limita a negare la prova del fatto e della responsabilità, senza indicare specifiche violazioni di legge, equivale a chiedere alla Corte di fare ciò che la legge le vieta. Questo rende l’impugnazione, per sua stessa natura, inammissibile.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di puro diritto. Chi intende presentare un ricorso deve essere in grado di identificare e argomentare specifici errori giuridici commessi nella sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento e, come dimostra il caso in esame, comporta conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è automatica, ma viene disposta quando, come in questa vicenda, l’inammissibilità è talmente evidente da rivelare una colpa nel promuovere un’impugnazione priva di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, si limitava a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e un diverso apprezzamento delle prove, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del caso per stabilire come si sono svolti, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso palesemente inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile per colpa evidente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale;
considerato che l’intero ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, h prospettato un’alternativa ricostruzione del fatto per il tramite di un diverso apprezzamento de prove senza addurne effettivamente il travisamento (che non può essere denunciato per il tramite del compendio e di una disamina parcellizzata degli elementi in atti: cfr. Sez. 2, n. 462 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), finendo col negare irritualmente, in questa sede di legittimità, la prova del fatto e della responsabilità del ricorrente (cfr. Sez. U, n. 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.