Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura del suo giudizio. La Corte non riesamina i fatti come un terzo grado di merito, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Settima Sezione Penale chiarisce perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un appello che tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso analizzato ha origine da una sentenza del Giudice di Pace che condannava un imputato alla pena di 300 euro di multa per il reato di percosse (art. 581 c.p.), aggravato da motivi abietti o futili. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando la sua difesa su quattro punti principali:
1. Sussistenza del reato: Contestava la valutazione dell’elemento soggettivo del reato, ritenendo la motivazione del giudice apodittica e basata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa.
2. Mancata attenuante della provocazione: Lamentava il mancato riconoscimento di questa circostanza attenuante.
3. Mancate attenuanti generiche: Si doleva della mancata concessione delle attenuanti generiche e del fatto che la pena non fosse stata fissata al minimo edittale.
4. Mancata non menzione: Censurava la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati tutti inammissibili. La ragione di fondo è univoca: l’appellante non ha sollevato questioni di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità.
Motivi Generici e Assertivi
I giudici hanno definito i motivi del ricorso come “versati in fatto”, “privi della necessaria specificità”, “generici” e “assertivi”. In pratica, l’imputato non ha evidenziato errori nell’applicazione della legge, ma si è limitato a proporre una lettura alternativa delle prove, come le dichiarazioni della persona offesa, senza nemmeno indicare un eventuale travisamento della prova da parte del primo giudice. Questo approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa che la Cassazione non può fare.
La Distinzione tra Merito e Legittimità in un ricorso inammissibile
Questo caso sottolinea la cruciale distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, senza poter entrare nel merito di come i fatti si sono svolti, a meno che non vi sia un vizio logico manifesto o un travisamento della prova.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità analizzando ogni singolo motivo. Il primo motivo è stato respinto perché, invece di criticare la sentenza per vizi di legittimità, si è limitato a sostenere in modo assertivo che le dichiarazioni della vittima non erano attendibili. Il secondo e il terzo motivo, relativi alle attenuanti, sono stati considerati parimenti generici, in quanto proponevano un “alternativo apprezzamento di merito” e riportavano principi giurisprudenziali senza correlarli specificamente al caso concreto. Infine, il quarto motivo sulla non menzione è stato ritenuto inammissibile perché basato su allegazioni assertive e su un riferimento confuso alla “sospensione della esecuzione della pena”, un istituto non applicabile al caso di specie.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso inammissibile viene rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (come in questo caso, data l’evidenza dei vizi), viene anche condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata equamente determinata in tremila euro. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento prezioso per la tutela dei diritti, ma deve essere utilizzato per i fini previsti dalla legge, ovvero per sollevare questioni di diritto e non per tentare di ribaltare, senza validi motivi giuridici, la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi presentati dall’imputato non sollevavano questioni di diritto, ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal Giudice di Pace, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito che non rientra nelle competenze della Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘versati in fatto’?
Significa che le argomentazioni del ricorrente non riguardavano la violazione o l’errata applicazione di norme giuridiche, ma si concentravano sulla ricostruzione della vicenda e sull’attendibilità delle prove (come le dichiarazioni della persona offesa). Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, la persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile per colpa viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31329 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
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7’1
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BAGHERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone impugnazione (cfr. art. 37, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000) avverso la sentenza del Giudice di pace di Termini Imerese che lo ha condannato alla pena della multa di euro 300 per il delitto di cui agli artt. 581, 61, n. 11 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di impugnazione – con il quale ci si duole la rite sussistenza del reato ascrittogli -, è versato in fatto e privo della necessaria specificità poic dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 8700 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), ha assunto che il Giudice di merito ha ritenuto sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in maniera apodittica e sulla scorta delle dichiara della persona offesa ed ha altresì prospettato in maniera assertiva che non sarebbero state vaglia la credibilità e l’attendibilità del narrato della persona offesa, prospettando irritualmente i sede la mancanza di prova (senza neppure assumerne il travisamento: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo – con il quale il ricorrente lamenta il manc riconoscimento dell’attenuante della provocazione -, parimenti prospetta con asserti del t generici un alternativo apprezzamento di merito;
considerato che il terzo motivo- con il quale ci si duole della mancata concessione del circostanze attenuanti generiche e del mancato contenimento della pena nel minimo – è del tutto generico, poiché riporta princìpi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di sp versato in fatto, in quanto adduce in maniera assertiva che il Giudice avrebbe dovuto concedere ta attenuanti, richiamando genericamente in questa sede di legittimità la scarsa capacità a delinque dell’imputato e la sua incensuratezza;
considerato che il quarto motivo – con cui si censura la mancata concessione del benefici della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – è parimenti affida allegazioni di merito del tutto assertive, peraltro non compiutamente correlabili al caso di s (atteso che la difesa ha fatto riferimento alla concessione, disposta dal Giudice di pace, « sospensione della esecuzione della pena», verosimilmente intendendo riferirsi alla sospensione condizionale non prevista per i reati di competenza di tale giudice e in effetti non disposta);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024.