Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Rilettura dei Fatti
Quando un ricorso per Cassazione viene respinto senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate? Un caso recente ci offre un chiaro esempio, illustrando il concetto di ricorso inammissibile. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza per rivalutare le prove. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: La Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva posto in essere una condotta volta a opporsi a un atto d’ufficio compiuto da agenti delle forze dell’ordine.
Le Doglianze e il Motivo del Ricorso Inammissibile
Non rassegnandosi alla decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava sulla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti. Secondo il ricorrente, queste incongruenze avrebbero dovuto portare a una valutazione diversa dei fatti e, di conseguenza, a un esito a lui più favorevole. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare il materiale probatorio e di giungere a una conclusione diversa da quella della Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che le critiche mosse dall’imputato non vertevano su una violazione di legge o un vizio di motivazione, unici aspetti sindacabili in sede di legittimità. Al contrario, il ricorso mirava a ottenere una “alternativa rilettura delle risultanze” processuali, ovvero un nuovo giudizio sui fatti.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, una misura prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso si limitassero a censurare la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, la quale, secondo i giudici di legittimità, aveva “adeguatamente apprezzato” le dichiarazioni dei verbalizzanti. Prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, basata su una diversa interpretazione delle prove, è un’attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e coerente la loro decisione.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un pilastro del sistema giudiziario italiano: la distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Presentare un ricorso per Cassazione non significa poter avere un “terzo tempo” per discutere le prove. Le censure devono riguardare errori di diritto (error in iudicando) o vizi logici della motivazione (error in procedendo), non il merito delle valutazioni fattuali. La dichiarazione di ricorso inammissibile, con le relative sanzioni, serve a preservare la funzione della Suprema Corte e a garantire l’efficienza del sistema, sanzionando gli abusi dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava violazioni di legge, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (una “alternativa rilettura delle risultanze”), attività che non è consentita nel giudizio di Cassazione.
Cosa significa che il ricorso tende a prospettare una “alternativa rilettura delle risultanze”?
Significa che il ricorrente, invece di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza precedente, ha cercato di convincere la Corte di Cassazione a interpretare le prove in modo diverso rispetto a quanto fatto dalla Corte d’Appello, proponendo una propria ricostruzione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità in ord al delitto di cui all’art. 337 cod. pen., sull’assunto che le dichiarazioni rese dai verba sarebbero contradditorie in merito allo svolgimento dei fatti verificatisi in occasione condotta che ha dato causa al procedimento, tendono a prospettare una alternativa rilettura delle risultanze che la Corte di appello ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato (pagg. 3 e 4)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024