Ricorso Inammissibile: La Cassazione non Rigiudica i Fatti
Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più comuni quando si tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio sul merito. Un’ordinanza recente ci offre l’opportunità di approfondire questo principio fondamentale del nostro sistema processuale. Il caso riguarda un uomo condannato per estorsione e tentata estorsione, la cui difesa ha cercato di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, scontrandosi con i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
La Vicenda Processuale
Il percorso giudiziario dell’imputato inizia con una condanna in primo grado presso il Tribunale. Successivamente, la Corte di Appello, pur confermando la sua colpevolezza per i reati di estorsione, aveva parzialmente riformato la decisione. I giudici di secondo grado avevano infatti riconosciuto un’attenuante (ex art. 62 n. 4 c.p.), ricalcolando la pena in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione, oltre a 500 euro di multa. Nonostante questa parziale vittoria, la difesa decideva di proseguire, presentando ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
I motivi del ricorso si concentravano su tre punti principali:
1. Erronea valutazione della prova: La difesa proponeva una lettura alternativa delle testimonianze delle persone offese, sostenendo che le condotte dell’imputato non avessero la capacità intimidatoria necessaria per configurare il reato di estorsione e che mancasse il dolo.
2. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Si contestava il diniego dell’attenuante del risarcimento del danno (ex art. 62 n. 6 c.p.).
3. Entità della pena: Si criticava l’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i punti, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. Il motivo principale è che la difesa, lamentando una ‘erronea valutazione della prova’, non stava evidenziando un vizio di legge, ma stava chiedendo ai giudici supremi di riesaminare i fatti e di sostituire la propria interpretazione a quella, logica e ben motivata, della Corte di Appello. Questo è un compito che esula completamente dalle funzioni della Cassazione, che è giudice della ‘legittimità’ e non del ‘merito’.
Il Ricorso Inammissibile e le Censure Reiterative
Per quanto riguarda le altre censure, relative all’attenuante e all’aumento di pena, la Corte le ha liquidate come ‘meramente reiterative’. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte di Appello, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità. La Corte d’Appello, infatti, aveva già motivato in modo esauriente sia la mancanza dei presupposti per l’attenuante del risarcimento, sia la congruità dell’aumento di pena per la continuazione, che peraltro era già stato ridotto in accoglimento di un motivo di gravame difensivo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta: il primo motivo del ricorso si articola ‘in fatto’, ponendosi in diretto rapporto con le denunce e proponendo una lettura alternativa delle prove. La Corte di Appello, invece, aveva già ‘congruamente scrutinato’ le doglianze difensive, respingendole con un ‘percorso argomentativo che non mostra frizioni logiche’. Chiedere alla Cassazione di rivedere questa valutazione significa confondere il suo ruolo con quello dei giudici di merito. Le altre censure sono state ritenute semplici ripetizioni di argomenti già esaminati e motivatamente disattesi nel grado precedente.
Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cardine: il ricorso per Cassazione deve denunciare vizi di legge (come l’errata applicazione di una norma o un difetto di motivazione evidente e illogico), non contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove, la sua sorte è segnata: viene dichiarato inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente non sono trascurabili: la condanna diventa definitiva e, oltre al pagamento delle spese processuali, viene inflitta una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché la difesa ha chiesto alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, proponendo una lettura alternativa. Questo compito spetta ai giudici di primo e secondo grado (giudizio di merito) e non alla Corte di Cassazione, che svolge un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che le altre censure erano ‘meramente reiterative’?
Significa che gli altri motivi di ricorso (riguardanti il diniego di un’attenuante e l’entità della pena) si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte di Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e non più modificabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2386 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE.U.I. CODICE_FISCALE) n. in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Forino in data 17/3/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione d Gup del locale Tribunale in data 13/7/2021, qualificati i fatti contestati ai capi 1) e rubrica ai sensi degli artt. 629 e 56,629 cod.pen., riconosciuta l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., rideterminava in anni uno, mesi sei, giorni venti ed euro 500,00 di multa la inflitta all’imputato.
Il primo motivo del ricorso che lamenta l’erronea valutazione della prova è artico in fatto in quanto il difensore propugna, ponendosi in diretto rapporto con le denunzie d pp.00., un’alternativa lettura RAGIONE_SOCIALE emergenze acquisite a fronte di una motivazione che ( p 5) ha congruamente scrutinato le doglianze difensive e le ha disattese con un percors argomentativo che non mostra frizioni logiche sia con riguardo all’idoneità intimidatoria d condotte che al dolo.
2.1 Meramente reiterative risultano le censure relative al diniego dell’attenuante ex 62 n. 6 cod.pen. e all’entità dell’aumento operato ex art. 81 cod.pen., avendo la C distrettuale dato conto (pag. 5) dell’insussistenza dei presupposti per ritenere integra
circostanza del risarcimento del danno mentre, in accoglimenl:o del gravame difensivo l’aumento per continuazione è stato contenuto nella misura di un mese di reclusione ed eur 50,00 di multa.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente