Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Un ricorso inammissibile è l’esito di molti appelli presentati alla Corte di Cassazione, specialmente quando le argomentazioni si concentrano sui fatti piuttosto che sulla violazione della legge. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito con fermezza il proprio ruolo di giudice di legittimità, rifiutandosi di trasformarsi in un’ulteriore istanza di valutazione del merito. Il caso in esame, relativo a un’accusa di ricettazione per un componente meccanico, offre un chiaro esempio di questo principio fondamentale del nostro ordinamento.
Il Caso: La Controversia sulla Provenienza Delittuosa
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione. L’oggetto del contendere era un motore di cui l’imputato era stato trovato in possesso. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, basando la propria decisione su una serie di elementi indiziari convergenti. In particolare, i giudici avevano evidenziato che l’imputato non era stato in grado di produrre alcuna fattura o documento di acquisto che giustificasse il legittimo possesso del pezzo. Inoltre, il componente si presentava visibilmente abraso, un dettaglio che suggeriva un tentativo di occultarne l’origine, e non corrispondeva al modello originale. Di fronte a questi elementi, la Corte territoriale aveva concluso che l’unica spiegazione plausibile fosse la provenienza delittuosa del bene.
La Difesa dell’Imputato
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando proprio la conclusione a cui erano giunti i giudici di merito. La sua difesa si è incentrata sulla presunta mancanza di prove certe riguardo all’origine illecita del motore, tentando di smontare le argomentazioni della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla struttura e sulla natura delle censure mosse alla sentenza d’appello. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze del ricorrente non sollevavano questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limitavano a proporre una rilettura alternativa delle prove già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e il Divieto di Riesame nel Merito
Le motivazioni della Corte sono lapidarie e chiariscono un punto cruciale del processo penale. La Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti. Il suo compito, definito sindacato di legittimità, consiste nel verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Il ricorrente, nel caso di specie, non ha evidenziato vizi di questo tipo. Al contrario, ha tentato di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione delle fonti probatorie: la mancanza della fattura, l’abrasione del pezzo, l’assenza di una spiegazione ragionevole del possesso. Queste attività, tuttavia, sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare tali elementi equivale a chiederle di svolgere un compito che la legge non le assegna, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso ha possibilità di successo solo se si concentra su errori di diritto (es. un’errata interpretazione di una norma) o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, la condanna a ulteriori spese. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso in modo tecnicamente corretto, distinguendo nettamente le questioni di fatto da quelle di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori nell’applicazione della legge, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del caso, un compito che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali elementi indicavano la provenienza illecita del bene?
Secondo la sentenza impugnata, gli elementi erano: la mancanza di una fattura d’acquisto, il fatto che il pezzo fosse visibilmente abraso (probabilmente per cancellare codici identificativi), la non corrispondenza con il modello originale e l’incapacità dell’imputato di fornire una spiegazione ragionevole del suo possesso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5576 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 07/12/1994
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorrente ha censurato la ritenuta provenienza delittuosa del motore, oggetto di ricettazione, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale, secondo cui l’imputato non aveva alcuna fattura di acquisto del pezzo, che si presentava evidentemente abraso e non rispondeva al modello originale, e ciò si spiegava esclusivamente con la provenienza delittuosa del bene, del cui possesso, peraltro, il medesimo imputato non aveva fornito una ragionevole spiegazione;
considerato che le doglianze sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità;
ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente