Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Quando un ricorso in Cassazione si trasforma in un tentativo di riesaminare le prove, la sua sorte è segnata. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 7 Penale, n. 12817 del 2024, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un individuo condannato in appello per ricettazione, furto con strappo e indebito utilizzo di carta di credito, che ha tentato di contestare la valutazione delle prove e la mancata concessione di attenuanti.
I fatti del processo
L’imputato era stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano per una serie di reati contro il patrimonio. La condanna si basava su un quadro probatorio che, secondo i giudici di merito, dimostrava la sua colpevolezza per ricettazione, furto e il successivo uso illecito di una carta di credito sottratta. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico, ma articolato, motivo.
I motivi del Ricorso contestati dalla Corte
Il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione della sentenza d’appello su due fronti principali:
1. Valutazione della prova indiziaria: Contestava la dichiarazione di responsabilità, in particolare per i reati di furto e uso indebito della carta di credito. Secondo la difesa, mancava una motivazione adeguata sulla sussistenza dei reati e sull’elemento soggettivo del dolo.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si doleva dell’omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale, con conseguente impatto sull’entità della pena inflitta.
La difesa mirava, in sostanza, a una riconsiderazione degli elementi di prova già vagliati nei primi due gradi di giudizio, sperando in un esito diverso davanti alla Suprema Corte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni fornite sono nette e tracciano una linea invalicabile tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
La Rivalutazione dei Fatti non è Ammessa
Il primo punto toccato dai giudici supremi riguarda la natura del ricorso. La Corte ha stabilito che le critiche mosse alla sentenza d’appello non erano veri e propri vizi di legittimità, ma ‘mere doglianze in punto di fatto’. Il ricorrente, cioè, non contestava una violazione di legge, ma chiedeva alla Cassazione di ‘rileggere’ le prove e di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Questo, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza (citando la storica sentenza delle Sezioni Unite, n. 6402/1997), esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. Il suo compito non è decidere se le prove sono state valutate ‘bene’ o ‘male’, ma solo se la motivazione del giudice è logica, coerente e non contraddittoria.
Le Attenuanti Generiche e la Tardività della Richiesta
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato che la questione della mancata concessione delle attenuanti generiche era stata sollevata per la prima volta in Cassazione. Si tratta di una doglianza nuova, non presentata al giudice d’appello, e come tale non proponibile in sede di legittimità.
In ogni caso, la Corte ha aggiunto che il motivo era anche manifestamente infondato. La sentenza d’appello aveva infatti motivato, in modo logico e sufficiente, le ragioni del diniego. La Cassazione ha colto l’occasione per ricordare un principio importante: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che indichi gli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua scelta.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questa decisione è un monito fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge e la correttezza del processo. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi sui vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione), senza sperare in una nuova e diversa valutazione delle prove, pena vedersi dichiarare il proprio ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano mere doglianze sui fatti e miravano a una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la questione sulle attenuanti generiche è stata sollevata per la prima volta in Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto, ma di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può procedere a una nuova e autonoma valutazione degli elementi di prova.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene presentato per la prima volta in Cassazione?
Se un motivo di ricorso, come la contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è stato precedentemente sottoposto al giudice d’appello, viene considerato ‘nuovo’ e, di conseguenza, inammissibile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEGRATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna per i delitti di ricettazione, furto con strappo ed indebito utilizzo di carta di credito;
Considerato che il ricorso è incentrato su un unico motivo, che deduce, in primo luogo, vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, specie con riguardo ai fatti rubricati sub B) e C), contestando la sussistenza dei delitti ex artt. 624 bis e 493 ter cod. pen, anche per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo; inoltre’ il ricorrente deduce vizio di motivazione circa l’omessa valutazione di circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. , e quindi con riguardo alla entità della pena;
Ritenuto, innanzitutto, che laddove contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, il motivo non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e tendente a una inammissibile rivalutazione delle prove, per conseguire una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati d giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, h esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza d’appello). Infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (pe tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto, infine, che il motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibilmente dedotto per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità; in ogni caso, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/02/2024