Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo giudizio. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma può comportare anche conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la richiesta di una semplice rilettura dei fatti, mascherata da violazione di legge, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per reati connessi agli stupefacenti. La difesa ha articolato il ricorso su diversi motivi, sostenendo principalmente che la condotta della ricorrente fosse stata meramente passiva e non di effettiva partecipazione o rafforzamento del proposito criminoso del coimputato. Si lamentava, inoltre, un travisamento del verbale di perquisizione e una generale violazione delle norme sul concorso di persone nel reato.
In sostanza, la tesi difensiva mirava a dimostrare che i giudici di merito avevano interpretato erroneamente le prove, attribuendo alla ricorrente un ruolo attivo che, a suo dire, non aveva mai ricoperto.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di stabilire come si sono svolti i fatti, bensì quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Qualsiasi tentativo di indurre la Corte a una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali è destinato a fallire. Un ricorso che, pur formalmente denunciando violazioni di legge, si traduce in realtà nella proposta di una lettura alternativa dei fatti, non è consentito.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici hanno specificato che le censure proposte erano, a prescindere dalla loro aspecificità, una mera richiesta di riconsiderazione delle prove. Le argomentazioni, sia quelle iniziali sia quelle esposte nei motivi aggiunti, si risolvevano nella prospettazione di una versione dei fatti diversa da quella accertata nelle sentenze di merito. La Corte ha chiarito che il presunto “travisamento della prova” era in realtà una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie, e che la dedotta “violazione di legge” era solo il paravento per introdurre una versione alternativa della vicenda.
Di conseguenza, poiché il ricorso non verteva su questioni di pura legittimità ma tentava di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Per chi intende presentare ricorso in Cassazione, è cruciale che i motivi siano focalizzati su reali errori di diritto (es. un’errata interpretazione di una norma) o su vizi di motivazione palesi e manifestamente illogici, e non sul semplice dissenso rispetto a come i fatti sono stati ricostruiti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Pertanto, un’attenta valutazione preliminare sulla reale ammissibilità dei motivi è un passo imprescindibile per evitare costi e sanzioni.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi del ricorso non contestavano errori di diritto, ma proponevano una diversa interpretazione dei fatti e delle prove rispetto a quella dei giudici di merito, cosa non permessa in sede di legittimità.
Cosa significa che un ricorso si risolve in una ‘lettura alternativa delle risultanze istruttorie’?
Significa che l’appellante sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come testimonianze o documenti, e di giungere a una conclusione sui fatti diversa da quella delle sentenze precedenti, trasformando di fatto la Corte in un giudice di terzo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43970 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 28/01/1986
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3097 con il secondo motivo il travisamento del verbale di perquisizione e, con il terzo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta della ricorrente, che sarebbe stata meramente passiva e non già di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso del coimputato;
Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto le censure proposte, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato che il difensore, con motivi aggiunti, ha dedotto il vizio di travisamento della prova per invenzione e la violazione degli artt. 110, cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990;
Ritenuto che tali motivi sono inammissibili, in quanto il travisamento dedotto si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie e, comunque, risulta manifestamente infondato alla luce delle risultanze degli atti;
Considerato che il vizio di violazione di legge proposto nei motivi aggiunti si risolve nella deduzione di una versione alternativa, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.