Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando un imputato viene condannato, ha il diritto di impugnare la sentenza. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Con una recente ordinanza, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: non si può presentare un ricorso inammissibile con l’unico scopo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Analizziamo una decisione che chiarisce perfettamente i limiti del giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Furto Aggravato e il Ruolo del “Palo”
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 del Codice Penale. Secondo l’accusa, confermata dai giudici di merito, l’imputato aveva agito come “palo”, ovvero sorvegliando l’area mentre i complici commettevano il furto ai danni di un’autovettura.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: un’asserita incompatibilità temporale. Sosteneva che l’orario del suo arrivo sul luogo del reato, come documentato dai filmati di sorveglianza, non fosse compatibile con il ruolo di vedetta che gli era stato attribuito, rispetto all’arrivo della vittima.
La Difesa dell’Imputato: un’Analisi della Tempistica
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio concentrandosi su una presunta incongruenza negli orari desunti dai video. L’obiettivo era dimostrare che, data la sequenza degli eventi, il suo ruolo non poteva essere quello contestato, cercando così di far cadere l’accusa di concorso nel reato.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e procedurale: il ricorso non sollevava questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si limitava a proporre una diversa interpretazione delle prove già esaminate.
I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già affrontato analiticamente la questione della tempistica nelle pagine 15 e 16 della sua sentenza. La valutazione dei giudici di merito era stata definita “non illogica”, avendo concluso che la rapida esecuzione del furto e il ruolo dell’imputato erano pienamente compatibili con gli orari registrati dalle videocamere.
Perché un riesame dei fatti rende il ricorso inammissibile?
La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è quello di “giudice di legittimità”, ovvero di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che le loro motivazioni siano logiche e coerenti. Chiedere alla Cassazione di riesaminare i filmati per trarre conclusioni diverse da quelle della Corte d’Appello equivale a chiedere una “rivisitazione in fatto”, attività che esula dalle sue competenze.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché:
1. Meramente Reiterativo: Le argomentazioni presentate erano le stesse già proposte e respinte nel giudizio d’appello.
2. Focalizzato sul Fatto: L’intero ricorso mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
3. Assenza di Vizi di Legittimità: La difesa non ha individuato un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitata a non condividerne le conclusioni fattuali.
In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise censure di legittimità. Non può essere utilizzato come un ultimo tentativo per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. La decisione ribadisce la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, confermando che una valutazione probatoria, se motivata in modo non illogico, non è sindacabile dalla Suprema Corte. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che le strategie processuali devono concentrarsi, in sede di legittimità, esclusivamente sulla violazione della legge o su vizi manifesti della motivazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché conteneva unicamente censure volte a provocare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, attività non consentita in sede di Cassazione, e perché reiterava argomentazioni già proposte in appello.
Qual era l’argomento principale del ricorrente per contestare la condanna?
Il ricorrente sosteneva che la tempistica del suo arrivo sul luogo del reato, come risultante dai filmati di sorveglianza, fosse incompatibile con il ruolo di ‘palo’ (sentinella) che gli era stato attribuito nella commissione del furto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45043 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/03/1975
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, comm 1, n.6, cod.pen..
L’unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunqu reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso – att alla tempistica del momento di arrivo dell’imputato nel luogo in cui è stat consumato il furto rispetto all’arrivo della vettura condotta dalla persona offesa ritenuto asseritamente incompatibile con la ascritta veste di “palo”) – è st analiticamente affrontato dalla Corte territoriale alle pagg.15 e 16 della senten nella quale sono stati rilevatei, con motivazione non illogica, la rapida tempist dell’esecuzione del furto e il ruolo concretamente rivestito dall’imputato, a propr volta del tutto compatibile con gli orari desunti dai filmati estratti videocamere di sorveglianza.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigli e estensore
Il Presidente