Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOBASSO il 26/12/1959
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto, nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di appello di L’Aquila il 14 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione censurata, chiede il riesame nel merito della posizione esecutiva di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle due sentenze irrevocabili presupposte.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di L’Aquila, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, infine, che il ricorso di COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.