Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale. Quando un appello si trasforma in una mera richiesta di riesame delle prove, senza sollevare reali vizi di legge, la Suprema Corte interviene per ribadire il proprio ruolo: non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio i confini tra un legittimo motivo di ricorso e una richiesta non consentita.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
Un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Catania decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti dal suo difensore erano quattro e miravano a contestare la sentenza di secondo grado sotto diversi profili. In particolare, si lamentava la contraddittorietà e la mancanza di motivazione riguardo alle condotte contestate, la carenza di motivazione su un altro punto dell’appello, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la non applicazione della disciplina del reato continuato.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato tutti i motivi presentati, concludendo per la loro totale inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni per ciascun punto sollevato.
Primo e Secondo Motivo: il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
I primi due motivi, pur lamentando formalmente vizi di motivazione, in realtà sollecitavano la Corte a una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La Cassazione ha prontamente respinto questa richiesta, ricordando che la “sede di legittimità” non consente un nuovo esame del merito. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non manifestamente illogica, non sostituirla con una diversa interpretazione dei fatti.
Terzo Motivo: il Ricorso Inammissibile sulle Attenuanti Generiche
Anche il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato giudicato aspecifico. La Corte ha sottolineato come la Corte di Appello avesse già fornito una motivazione congrua per escluderle, basata sulla gravità delle condotte e sull’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente. Riproporre la stessa doglianza senza specificare dove la motivazione del giudice di merito fosse viziata rende il motivo di ricorso inammissibile.
Quarto Motivo: la Questione del Reato Continuato
Infine, la censura sulla mancata applicazione del reato continuato è stata ritenuta meramente reiterativa di una questione già decisa dalla Corte di Appello. Quest’ultima aveva logicamente escluso la presenza di un “medesimo disegno criminoso”, elemento indispensabile per configurare il reato continuato. La semplice riproposizione del motivo, senza attaccare la logicità del ragionamento del giudice precedente, non è sufficiente per un accoglimento in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I motivi di ricorso per Cassazione devono denunciare errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione), non possono risolversi in una richiesta di riconsiderare i fatti. In questo caso, tutti i motivi proposti dall’imputato sono stati interpretati come un tentativo, neanche troppo velato, di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione. La motivazione della Corte di Appello è stata giudicata completa, logica e congrua su tutti i punti contestati, rendendo così il ricorso del tutto privo di fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che presentare un ricorso per Cassazione richiede una strategia legale precisa e mirata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito; è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario di tutela della legalità, non una terza istanza per ridiscutere i fatti.
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile quando questo, invece di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti di motivazione), si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. È inammissibile anche se i motivi sono generici o si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nel grado precedente con motivazione logica.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte di Appello ha fornito una motivazione adeguata, basata sulla gravità delle condotte accertate e sull’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente. La Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso su questo punto aspecifico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo specifico caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31544 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31544 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 22/11/1976
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, deduce la contraddittorietà e la mancanza della motivazione con riferimento alle condotte contestate ai capi A) e B) e, con il secondo motivo, la carenza di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al vizio di motivazione sul punto, è aspecifico, al pari dell’analogo motivo di appello;
Considerato, peraltro, che la Corte di appello ha escluso l’applicazione delle attenuanti generiche con motivazione congrua rilevando la gravità delle condotte accertate e l’assenza di elementi positivi per il ricorrente;
Ritenuto che il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, è aspecifico, in quanto meramente reiterativo di una censura già disattesa con motivazione congrua e logica dalla Corte di appello (a pag. 6 della sentenza impugnata), in ordine alla mancata prova della medesimezza del disegno criminoso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.