Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
Il ricorso inammissibile è un concetto fondamentale nel diritto processuale penale. Esso rappresenta uno sbarramento che impedisce a un’impugnazione di essere esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quali siano i motivi che portano a tale esito, evidenziando la differenza tra contestazioni di fatto e vizi di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione. L’imputato contestava la sua colpevolezza, in particolare la ricostruzione dei fatti relativi a un presunto episodio di spaccio, e la credibilità di un testimone. Inoltre, criticava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva, soprattutto in relazione al riconoscimento della recidiva.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a una valutazione preliminare. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano idonei a giustificare un annullamento della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’ordinanza della Suprema Corte si fonda su argomentazioni precise e tecniche. Analizziamole nel dettaglio:
1. Mere Doglianze di Fatto: Il motivo principale di inammissibilità risiede nel fatto che le critiche del ricorrente erano ‘mere doglianze in punto di fatto’. Egli chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e la credibilità di un testimone, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione, invece, è un giudice di legittimità, il cui ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio.
2. Motivazione Sufficiente della Sentenza Impugnata: La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse adeguatamente motivata. Sia la ricostruzione dei fatti che la valutazione sulla credibilità del testimone erano supportate da argomenti corretti e non illogici. Anche la determinazione della pena e il riconoscimento della recidiva (basata sulla commissione del reato mentre l’imputato era sottoposto a una misura cautelare) erano stati giustificati in modo sufficiente.
3. Mancata Richiesta nei Precedenti Gradi: La Corte ha inoltre osservato che la richiesta di una misura sostitutiva non era mai stata avanzata nell’atto di appello, rendendo la questione non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: il ricorso per cassazione deve basarsi su specifici vizi di legittimità, come la violazione di legge o un difetto manifesto di motivazione. Non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, è fondamentale che chi intende impugnare una sentenza di condanna si affidi a una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di merito, non più discutibili, e reali vizi di legittimità, gli unici che possono trovare accoglimento davanti alla Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era fondato su mere contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, argomenti che non possono essere riesaminati in sede di legittimità. Inoltre, i motivi erano in parte una semplice riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello con motivazione adeguata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
È possibile contestare la determinazione della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o assente. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla pena, inclusa la valutazione della recidiva, fosse sufficiente e non illogica, rendendo anche questa censura inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1133 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 12/07/2000
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenz epigrafe indicata in materia di stupefacenti;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su mere doglianze in punto di fatt ordine al mancato spaccio, a fronte, invece, della pagina 3 in cui sono riportati tutti gl oppure meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi corretti argomenti circa la credibilità di Recchia;
ritenuto che anche sulla determinazione del trattamento punitivo la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione dando adeguato esame delle deduzioni difensiv sul punto specie in ordine alla recidiva fondata sulla commissione del delitto in esecuzione d misura cautelare;
considerato che la misura sostitutiva non era stata richiesta con l’atto di appello; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunc:e di cui all’art. 61 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.