Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COULIBALY NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenz epigrafe indicata in materia di stupefacenti;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su mere doglianze in punto di fatt ordine al mancato spaccio, a fronte, invece, della pagina 3 in cui sono riportati tutti gl oppure meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi corretti argomenti circa la credibilità di COGNOME;
ritenuto che anche sulla determinazione del trattamento punitivo la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione dando adeguato esame delle deduzioni difensiv sul punto specie in ordine alla recidiva fondata sulla commissione del delitto in esecuzione d misura cautelare;
considerato che la misura sostitutiva non era stata richiesta con l’atto di appello; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunc:e di cui all’art. 61 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.