Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude la porta alle questioni di fatto
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve avere ben chiari i limiti di questo strumento. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, soprattutto quando si cerca di rimettere in discussione la valutazione delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Il caso in esame riguarda una condanna per furto aggravato in concorso, confermata in appello e diventata definitiva proprio a causa dell’inammissibilità del ricorso.
Il caso: dalla condanna in appello al ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha inizio con una condanna emessa dal Tribunale e successivamente riformata parzialmente dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riducendo l’entità della pena, aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di furto aggravato commesso in concorso con altri. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva.
Il motivo del ricorso: la prova testimoniale non ammessa
L’imputato lamentava che la Corte d’Appello non avesse accolto la richiesta, avanzata sia dalla difesa che dal Pubblico Ministero, di ascoltare due testimoni. Secondo la tesi difensiva, questa testimonianza sarebbe stata cruciale per dimostrare la sua estraneità ai fatti. La richiesta si basava sull’articolo 507 del codice di procedura penale, che consente al giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova se assolutamente necessario ai fini della decisione. Il ricorrente sosteneva che il diniego avesse leso il suo diritto di difesa.
La decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale del ricorso stesso. La Suprema Corte ha stabilito che il motivo presentato non era ammissibile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso era inammissibile per due ragioni fondamentali. In primo luogo, esso si basava su ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non contestava un errore nell’applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e dell’opportunità di ammettere una prova, compito che esula dalle competenze del giudice di legittimità. In secondo luogo, le censure sollevate non erano nuove, ma riproducevano questioni già ‘adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito’. La Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione di non ammettere i testimoni, e la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita dalla legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo ruolo è quello di garante della corretta applicazione della legge. Un ricorso, per avere speranza di essere accolto, deve evidenziare vizi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione evidenti), non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte in appello. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto, ma si limitava a riproporre questioni relative alla valutazione dei fatti e delle prove (doglianze in punto di fatto), che erano già state esaminate e respinte correttamente dal giudice d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso si basa su ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che l’appellante sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33276 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BENEVENTO il 12/07/1970
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
)
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 22 aprile 2022 dal Tribunale di Modena per avere ridotto la pena inflitta, ha confermato l’affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di furto aggravato in concorso.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso (Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla testimonianza di COGNOME NOME e COGNOME NOME, richiesta congiuntamente dalla difesa e dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 507 coo. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduce censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito (si veda la p. 4 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pr4pidte