Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, dinanzi alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura specifica del suo operato. Non si tratta di un nuovo processo, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un’impostazione errata dell’impugnazione, che porta inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un uomo condannato per lesioni aggravate che ha visto il suo appello respinto senza neppure un’analisi nel merito.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e la sua condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di lesioni aggravate. Non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sul Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su due argomenti principali, entrambi però giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
La Contestazione dei Fatti e l’Inammissibilità
Il primo motivo di ricorso denunciava una presunta insufficienza e contraddittorietà nella motivazione della sentenza d’appello, con specifico riferimento alla valutazione delle testimonianze. La Cassazione ha prontamente rigettato questo punto, chiarendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Contestare come è stato valutato un testimone costituisce una ‘doglianza in punto di fatto’, materia preclusa in questa sede.
La Sospensione Condizionale della Pena e la Reiterazione dei Motivi
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha rilevato che le argomentazioni non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Omettere questo passaggio rende il motivo di ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di dichiarare il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati. Per quanto riguarda il primo motivo, ha ribadito che il giudizio di legittimità esclude qualsiasi nuova valutazione delle prove. Il compito della Suprema Corte è verificare che il giudice di merito abbia seguito un percorso logico e giuridicamente corretto nel formare il proprio convincimento, non stabilire se quella valutazione sia ‘giusta’ nel merito. Le censure del ricorrente miravano proprio a questo, trasformando il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, non consentito dalla legge.
Per il secondo motivo, la Corte ha sottolineato che la prognosi negativa sulla concessione della sospensione condizionale della pena era stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello. Tale decisione si fondava sulla presenza di una precedente condanna, un elemento oggettivo che giustificava il dubbio sulla futura astensione del soggetto dal commettere nuovi reati. Il ricorso non ha mosso una critica puntuale a questo ragionamento, limitandosi a ripetere argomenti generici già disattesi, dimostrando così la sua manifesta infondatezza.
le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema attenzione ai limiti del giudizio di legittimità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre motivi che si risolvono in critiche di fatto o nella semplice riproposizione di argomenti già vagliati non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se contesta la valutazione delle prove?
Perché la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, ovvero controlla la corretta applicazione della legge, e non può riesaminare nel merito le prove, come le testimonianze. La valutazione delle prove è compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati?
Significa che il ricorso si limita a ripetere esattamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza formulare una critica specifica e nuova contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
È legittimo negare la sospensione condizionale della pena sulla base di precedenti condanne?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, la Corte d’Appello ha legittimamente basato la sua prognosi negativa per la concessione del beneficio sulla presenza di una precedente condanna. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione valida e sufficiente a giustificare il rigetto della richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VEqTRFNO i! 18/10/1070
avverso !P gPnt.Pn72 rie! 05/03/20 9 4 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento all’esame testimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), è altresì manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello basato la prognosi negativa che ha portato al rigetto del beneficio sulla presenza di una condanna ulteriore rispetto a quella relativa al reato depenalizzato (si vedano le pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024.