Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26750 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 24/07/1968
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile di tre delitti di furto in abitazione di cui due consumati ed uno tentato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge, in ordine alla affermazione della responsabilità dell’imputata al di là di ogni ragionevole dubbio, nonostante la presenza di una verosimile ricostruzione alternativa dei fatti – secondo cui la persona offesa avrebbe consegnato all’imputata le chiavi di casa, in virtù della relazione intima tra essi intercorrente, così escludendosi l’elemento di arbitraria introduzione nel domicilio, necessario ai fini della integrazione del delitto di furto in abitazione – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 33) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente censura la mancanza della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di effettuare una perizia sui video delle telecamere di sicurezza, poste all’ingresso dell’abitazione della persona offesa, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv.
243838) ed è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non
può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, d),
comma 1, lett.
cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di
prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro
c. Pm, Rv. 270936 – 01);
Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si denunzia la illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta
di riduzione della pena, è generico per indeterminatezza perché privo c),
dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
cod. proc. pen.
in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della
censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025.