Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’esito di un processo non dipende solo dalla bontà delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a criticare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti, il suo destino è segnato: sarà dichiarato ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
La Vicenda Processuale
Un uomo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Ferrara, sia in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, per il reato di minaccia aggravata. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia.
L’Unico Motivo di Ricorso: una critica di merito
Il ricorrente basava la sua intera difesa su un unico punto: l’inattendibilità della persona offesa. A suo dire, la testimonianza della vittima non era credibile in quanto quest’ultima era portatrice di un interesse economico nella vicenda. Di conseguenza, secondo la difesa, l’intero quadro probatorio su cui si fondava la condanna doveva essere riconsiderato.
La Decisione della Cassazione: perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione netta tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (la Cassazione). I giudici di merito valutano le prove, ascoltano i testimoni e ricostruiscono i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che le critiche sollevate dal ricorrente erano semplici “doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, ma stava semplicemente proponendo una lettura delle prove diversa e più favorevole a sé stesso. Questo tipo di richiesta, finalizzata a ottenere una “rivalutazione” e una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”, esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione.
I giudici hanno sottolineato che il ricorso non individuava alcun “travisamento” specifico delle prove, ovvero un errore palese nella lettura di un atto processuale, ma si limitava a contestare genericamente l’affidabilità della persona offesa. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un esame nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: ricorrere in Cassazione non significa poter avere una terza possibilità di discutere i fatti. Un ricorso, per avere successo, deve essere tecnicamente impeccabile e concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi gravi della motivazione. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo giudice di merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, come accaduto in questo caso.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava esclusivamente sulla richiesta di una nuova valutazione della credibilità della persona offesa, una questione di fatto che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove o ricostruire i fatti, ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per la loro decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32638 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRANAROLO DELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara che ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando l’inattendibilità della persona offesa, in quanto portatrice di un interesse economico, non è consentito dalla legge perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e un’alternativa rilettur delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall’individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nel provvedimento in verifica;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
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