Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro ordinamento. Quando un appello alla Suprema Corte si limita a riproporre questioni di fatto, senza sollevare valide critiche sull’applicazione della legge, l’esito è segnato. Questo principio è fondamentale per comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. I giudici di secondo grado avevano inoltre escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17 maggio 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte. Gli Ermellini hanno spiegato che i motivi del ricorso erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non ha contestato un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato come tali doglianze fossero:
1. Generiche: Prive di argomentazioni specifiche e dettagliate in punto di diritto.
2. Riproduttive: Si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello.
La Cassazione ha richiamato la sentenza impugnata, evidenziando come la responsabilità per il reato ex art. 337 c.p. e l’esclusione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. fossero state motivate in modo lineare e corretto. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un intervento del giudice di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Un ricorso, per avere possibilità di successo, deve concentrarsi su vizi di legittimità, come l’erronea interpretazione di una norma o un difetto di motivazione logico-giuridica, e non sulla speranza di un diverso apprezzamento delle prove.
Per gli avvocati, ciò significa redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, che isolino le questioni di diritto. Per i cittadini, rappresenta la consapevolezza che il percorso processuale ha dei limiti e che non è possibile rimettere in discussione all’infinito la ricostruzione dei fatti stabilita nei primi due gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e riproduttive di censure già correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quale reato era stato contestato nel merito?
All’imputato era stata ritenuta la responsabilità per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e i giudici avevano escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 154 – R.G. n. 1321/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con lineari e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la sentenza impugnata, in particolare, a pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art. 337 cod. pen.; e pagg. 4-5 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.