Ricorso Inammissibile: la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sul funzionamento del processo penale e sui limiti del giudizio di legittimità. Spesso si crede, erroneamente, che un ricorso in Cassazione possa riaprire completamente la discussione su un caso. La decisione in esame chiarisce perché un ricorso inammissibile viene respinto quando si concentra sui fatti anziché su errori di diritto. Analizziamo insieme questa vicenda.
La Vicenda Processuale
Un cittadino veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. Secondo l’accusa, l’imputato aveva offeso l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre questi compiva un atto del suo ufficio e alla presenza di più persone.
Non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per chiedere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Decisione sul ricorso inammissibile
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomentazioni:
1. Insussistenza del requisito della presenza di più persone: Secondo la difesa, non era stata adeguatamente provata la presenza di altre persone al momento del fatto, un elemento costitutivo del reato contestato.
2. Richiesta di una valutazione alternativa dei fatti: Si chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la dinamica degli eventi in modo diverso da come era stata ricostruita dai giudici di merito.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse ingiustamente negato l’applicazione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è di fondamentale importanza per comprendere il sistema giudiziario italiano. La Corte ha spiegato che i primi due motivi non erano ammissibili in ‘sede di legittimità’. Essi, infatti, non denunciavano un errore nell’applicazione della legge, ma si limitavano a proporre una diversa lettura dei fatti. Si trattava di ‘mere doglianze in punto di fatto’, un tentativo di ottenere dalla Cassazione un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa che la legge non consente. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano già valutato tali aspetti con argomentazioni logiche e coerenti.
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte lo ha giudicato ‘privo di specificità’, in quanto si limitava a riproporre le stesse lamentele già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni adeguate e non illogiche.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: la Corte di Cassazione è un ‘giudice della legge’, non un ‘giudice del fatto’. Un ricorso ha speranza di essere accolto solo se evidenzia vizi di legittimità, come un’errata interpretazione di una norma o un difetto logico grave nella motivazione della sentenza, e non quando si limita a contestare la ricostruzione degli eventi operata dai giudici che hanno esaminato le prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici contestazioni sulla ricostruzione dei fatti. Tali questioni non possono essere esaminate in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove né i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in materia penale?
Comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOVERIA MANNELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 46253NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso, relativi alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 2);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione delle attenuanti generiche è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024