Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere la distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile per chi cerca di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, anziché contestare la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 495 del codice penale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentrava su un unico punto: un presunto vizio nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’elemento soggettivo del reato, ovvero la sua intenzione di commettere l’illecito.
L’Argomento Difensivo: Una Critica all’Elemento Soggettivo
La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato la sussistenza del dolo, l’intenzione cosciente e volontaria di fornire dichiarazioni non veritiere. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nella valutazione delle prove che avrebbero dovuto dimostrare la sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, focalizzandosi sull’aspetto psicologico del reato.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile con una motivazione netta e perentoria. Gli Ermellini hanno spiegato che il motivo presentato non era consentito in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, non evidenziava un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata, ma si traduceva in “mere doglianze in punto di fatto”.
In altre parole, l’imputato non stava contestando come la legge era stata applicata, ma quali conclusioni fattuali erano state tratte dalle prove. Questo tipo di critica mira a una “non consentita rivalutazione delle fonti probatorie”, un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che i profili di censura erano “riproduttivi” di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni contenute nella sentenza d’appello. Di fronte a un ricorso inammissibile di questo tipo, la condanna è diventata definitiva, con l’aggiunta per il ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento per garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Per avere successo, un ricorso deve identificare specifici errori di diritto o vizi logici radicali nella motivazione della sentenza, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove. La conseguenza di un ricorso mal impostato, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su mere doglianze relative alla ricostruzione dei fatti e mirava a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo’ di censure già esaminate?
Significa che il ricorso ripropone le stesse argomentazioni già presentate e respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica specifica e mirata contro le ragioni giuridiche esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Quando un ricorso penale è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35747 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 056UPUI) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della COkTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, afferente a pretesi vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025