Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Diritto di Impugnazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo esemplare uno dei motivi più comuni che portano a un ricorso inammissibile: la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti. Questo caso serve da monito sull’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e fondati su vizi di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato tre distinti motivi di censura, contestando la decisione dei giudici di secondo grado sia sulla configurabilità stessa del reato, sia sulla mancata applicazione di una specifica causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, relativa alla particolare tenuità del fatto.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare, concludendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere discussa.
La Reiterazione dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Al contrario, si è limitato a “reiterare i medesimi profili di censura” già adeguatamente analizzati e respinti con “corretti argomenti giuridici” dalla Corte d’Appello. In pratica, l’appello si configurava come un generico dissenso rispetto alla valutazione dei giudici di merito, piuttosto che come una critica puntuale a un errore di diritto.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva si basa sul principio, sancito dalla Corte Costituzionale, secondo cui chi propone un ricorso senza una minima base di fondatezza, e quindi per propria colpa determina la causa di inammissibilità, deve subirne le conseguenze patrimoniali.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non riesaminare le prove (giudizio di merito). Quando un ricorrente si limita a riproporre le stesse identiche doglianze già respinte, senza evidenziare un vizio logico o giuridico specifico nella sentenza d’appello, il suo atto si traduce in una sterile contestazione. Questo comportamento processuale non è ammesso, poiché non attacca la validità logico-giuridica della decisione, ma esprime solo una diversa interpretazione dei fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso sia costruito su vizi specifici della sentenza impugnata, come l’erronea applicazione di una norma di legge o un difetto di motivazione palese e irriducibile. Presentare un ricorso inammissibile, basato su un generico disaccordo, non solo è inutile ai fini del processo, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. Pertanto, la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica approfondita e non può mai essere una semplice ripetizione delle difese svolte in appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato si è limitato a riproporre gli stessi motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi o specifici vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la Corte ha ritenuto che l’inammissibilità fosse dovuta a una sua colpa.
È sufficiente non essere d’accordo con una sentenza d’appello per ricorrere in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo quanto stabilito dalla Corte, un ricorso in Cassazione non può basarsi su un generico dissenso, ma deve individuare e contestare specifici errori di diritto o vizi di motivazione commessi dal giudice del grado precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41082 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi con i quali, oltre a lim ad un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata, reitera i medesimi profili di censu in ordine alla configurabilità del reato e alla applicabilità della causa di non punibilità di c 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025.