Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale (n. 36311/2024) offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove. L’ordinanza dichiara infatti un ricorso inammissibile perché fondato su una richiesta di mera rivalutazione dei fatti, confermando una condanna per il reato di ricettazione.
I Fatti del Processo e l’Appello
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, decideva di impugnare la decisione presentando ricorso per Cassazione. La difesa lamentava una violazione della legge penale e un vizio di motivazione, sostenendo che gli elementi costitutivi del reato non fossero stati adeguatamente provati nel corso del giudizio di merito.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta erronea valutazione delle prove da parte dei giudici di secondo grado. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe motivato in modo sufficiente sulla sussistenza degli elementi del reato di ricettazione. In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura degli elementi probatori già vagliati nei precedenti gradi di giudizio, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni sono chiare e perentorie. La Corte ha stabilito che il motivo di impugnazione era “aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto”. Questo significa che il ricorrente non contestava un’errata applicazione della legge, ma tentava di ottenere una revisione del merito della vicenda, un’attività che non rientra nei poteri della Cassazione.
I giudici di legittimità hanno ricordato che il loro compito non è quello di “una rilettura degli elementi probatori” o “l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”. Al contrario, il loro vaglio è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme e della logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano fornito una motivazione “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”, indicando una pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità penale dell’imputato. La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale è stata giudicata completa, razionale e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità, e pertanto insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza dei Limiti del Giudizio di Cassazione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo appello. Per ottenere un annullamento della sentenza, non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle prove, ma è necessario dimostrare un vizio specifico, come un errore nell’applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Quando un ricorso si limita a criticare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, senza individuare vizi di legittimità, la sua sorte è segnata: sarà un ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘aspecifico’ e si basava ‘esclusivamente in fatto’, ovvero chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo, un’attività che non rientra nelle sue competenze di giudice di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove (giudizio di merito), ma verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARRADI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza d elementi costitutivi del reato di ricettazione è aspecifico ed artic esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudi legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autono adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostr la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 648 co (vedi pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fonda apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.