Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 22/09/1984
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere in diritto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento del decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati d giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non si consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.
La ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che il reato in esame fosse stato perfezionato, anche considerando che, dalla lettura del fascicolo, era emerso che il decreto del Prefetto del 14 ottobre 2022 fosse stato regolarmente tradotto in lingua rumena.
Secondo il giudice di merito, pertanto, non era credibile la versione difensiva secondo la quale l’imputata non fosse consapevole del contenuto del decreto di espulsione.
D’altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame: i giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo all’imputata.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024