Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31223 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31223 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Serigne Ibra Gueye;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di ricettazione, appare non consentito, in quanto finalizzato a ottenere, mediante la reiterazione di profili di doglianza già prospettati e motivatamente respinti dal giudice di appello (che, ha ritenuto indubbiamente dimostrata, nel caso di specie, in base alle prove raccolte, la detenzione da parte del Gueye delle merci contraffatte e, dunque, di provenienza delittuosa, per finalità di vendita; si veda la pag. 4 dell’impugnata sentenza), una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che, sempre con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, la sentenza impugnata si è uniformata alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 28295501; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, COGNOME, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, COGNOME, Rv. 247430-01);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., poiché fondato su censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano le pagg. 5 e 6 dell’impugnata sentenza ove si sottolinea l’assenza di atti di resipiscenza, di una consapevolezza del disvalore sociale della condotta assunta, di una volontà risarcitoria o conciliativa con le società produttrici delle merci contraffatte), dovendosi considerare non caratterizzate da un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza di appello, e dunque non specifici ma soltanto apparenti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.