Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Ripetitivo
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia precisa e argomentazioni giuridiche solide. Non è sufficiente, infatti, ripetere le stesse doglianze già esposte e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi addotti erano meramente riproduttivi. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di un imputato per i reati di possesso abusivo di segni distintivi (art. 497-ter c.p.) e di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di censura.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi proposti dal ricorrente. I giudici di legittimità hanno constatato che le argomentazioni non erano altro che una riproposizione di profili già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è tanto sintetica quanto chiara. Il principio cardine è che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, un ricorso che si limita a ripetere le stesse questioni fattuali o le medesime critiche giuridiche già disattese dal giudice d’appello, senza sviluppare una critica puntuale e specifica contro la ratio decidendi della sentenza di secondo grado, è privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che gli argomenti sulla sussistenza del reato, sulla non configurabilità del “falso grossolano” e sulla consapevolezza della detenzione degli oggetti contestati erano già stati vagliati e risolti con argomenti giuridici corretti dalla Corte territoriale. Riproporli identici in sede di legittimità si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa alla Cassazione, rendendo così il ricorso inammissibile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per avere una possibilità di successo, il ricorso non può essere una semplice fotocopia delle difese precedenti. È indispensabile individuare i vizi specifici della sentenza d’appello – siano essi violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione – e costruire su di essi un’argomentazione nuova e mirata. In assenza di questo sforzo critico, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna a spese e sanzioni ulteriori. La decisione rafforza il ruolo di filtro della Cassazione, volta a garantire che solo le questioni giuridiche di reale spessore arrivino al suo esame.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato meramente riproduttivo?
Un ricorso è considerato ‘meramente riproduttivo’ quando si limita a riproporre gli stessi profili di censura che sono già stati adeguatamente vagliati e respinti con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel grado precedente.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso inammissibile?
La conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per i reati previsti dagli articoli 497-ter (possesso abusivo di segni distintivi) e 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-ter cod. pen. (capo A) e 483 cod. pen. (capo B);
Rilevato che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e 2 sulla sussistenza del reato sub A e sulla esclusione del “falso grossolano”; pagg. 1 e 2 sulla disponibilità della vettura e sulla consapevole detenzione degli oggetti in contestazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024