Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Esamina il Merito
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi precedenti. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le regole che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia nei confronti di un imputato per i reati di tentato furto (artt. 56 e 624 c.p.) e false attestazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere una riforma della sentenza.
Il Ricorso dell’Imputato: Un Unico Motivo
L’intera difesa dell’imputato in sede di legittimità si basava su un’unica doglianza: la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non riconoscere che il danno patrimoniale causato era minimo, meritando così uno sconto di pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (se l’attenuante fosse dovuta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza per il ricorrente è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che il motivo di ricorso presentato era una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente analizzati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso non introduceva nuove questioni di diritto né evidenziava vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. Si limitava, invece, a ripetere le stesse argomentazioni, sperando in un esito diverso. Questo approccio trasforma il ricorso in Cassazione in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito, una funzione che non le compete. La Corte di Cassazione, infatti, è giudice della legittimità, con il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti come un tribunale di primo o secondo grado.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve presentare profili di censura specifici e, possibilmente, nuovi. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione dei giudici di merito. È necessario individuare errori di diritto o vizi di motivazione palesi e argomentarli in modo puntuale. Riproporre pedissequamente le stesse difese già respinte equivale a presentare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo l’impugnazione non solo inutile ma anche controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
Qual era l’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato?
L’unico motivo di ricorso contestava la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. (capi 1 e 3) e 495 cod. pen. (capo 2);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. peri., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 4 e 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024