Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sulla procedura penale, chiarendo quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se i motivi proposti non sono altro che una ripetizione di argomenti già esaminati e respinti in precedenza. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare nuovi e validi argomenti giuridici davanti alla Suprema Corte.
I Fatti: una Minaccia per Ostacolare un Pubblico Ufficiale
Il caso ha origine da un episodio avvenuto in un contesto penitenziario. Un soggetto, imputato nel procedimento, ha rivolto minacce a un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Polizia Penitenziaria. L’obiettivo della condotta era chiaro: ostacolare l’operato dell’ufficiale, impedendogli di acquisire un biglietto e di redigere il conseguente rapporto di servizio. La condotta, quindi, integrava una fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione.
L’Appello e il Primo Rigetto
In seguito alla condanna in primo grado, l’imputato ha presentato appello. La sua difesa si è concentrata su un punto specifico: l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Sostanzialmente, si contestava che l’imputato avesse agito con la reale intenzione di ostacolare il pubblico ufficiale. La Corte d’Appello, tuttavia, ha rigettato questa tesi, confutandola adeguatamente. I giudici di secondo grado hanno evidenziato come la minaccia fosse palesemente finalizzata a quello scopo, rendendo la motivazione sulla sussistenza del dolo pienamente sufficiente e logica, supportata anche da richiami alla giurisprudenza pertinente.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi della Decisione
Nonostante la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di proseguire, presentando ricorso in Cassazione. Il motivo del ricorso era, però, identico a quello già respinto: la presunta mancanza dell’elemento soggettivo. Ed è qui che interviene il principio fondamentale che ha guidato la decisione della Suprema Corte. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Presentare gli stessi identici argomenti già vagliati e logicamente respinti in appello rende il ricorso inammissibile perché “riproduttivo” e, di conseguenza, manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto. I giudici hanno osservato che il motivo addotto dal ricorrente era semplicemente “riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello”. La Corte d’Appello, infatti, aveva già spiegato in modo esauriente perché la minaccia era stata intenzionalmente diretta a ostacolare la consegna del biglietto e la stesura del rapporto. La motivazione sul dolo era stata “sufficientemente resa”, anche attraverso il richiamo a principi giurisprudenziali consolidati. Di fronte a una motivazione completa e logica, la mera riproposizione della stessa doglianza in Cassazione si traduce in un atto processuale inutile e dilatorio, che non può trovare accoglimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Ricorso Inammissibile
La decisione ha due importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario sollevare questioni di diritto o vizi logici specifici nella motivazione della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali. In secondo luogo, un ricorso dichiarato inammissibile comporta conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare ricorsi palesemente infondati che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una mera riproduzione di una censura già adeguatamente confutata e respinta dalla Corte di Appello, risultando quindi manifestamente infondato.
Qual era la condotta contestata all’imputato?
All’imputato era contestata una minaccia finalizzata a ostacolare un ufficiale di polizia penitenziaria, impedendogli di prendere un biglietto e di redigere il relativo rapporto di servizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18481 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’assenza dell’elemento soggettivo è riprodutti di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, che ha rilevato come l minaccia fosse finalizzata proprio ad ostacolare la consegna del biglietto, omettendo consegnarlo all’ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Polizia Penitenziaria faceva richiesta e la redazione del rapporto da parte di costui; che manifestamente infonda risulta la dedotta omessa motivazione in punto di dolo, essendo stata per contro la stes sufficientemente resa, anche con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, n parte della decisione facente seguito a quella che rappresentava gli esatti termini in cui sviluppata la condotta dell’imputato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024.