Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiude la porta ai motivi ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È necessario presentare motivi specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano una mera fotocopia di censure già vagliate e disattese. Analizziamo insieme questa decisione e le sue importanti implicazioni.
Il caso in esame: dalla resistenza all’oltraggio
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Due imputati decidevano di impugnare tale pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano distinti:
* La difesa di una ricorrente contestava la riqualificazione del reato da resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) a oltraggio (art. 341 bis c.p.), lamentando una violazione delle norme sulla correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.).
* La difesa del coimputato, invece, si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Entrambi speravano di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ma l’esito in Cassazione è stato netto e perentorio.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi proposti inammissibili. Secondo i giudici di legittimità, i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio preliminare. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un giudizio sulla loro stessa ammissibilità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di rigetto.
Le motivazioni: perché un ricorso meramente riproduttivo è inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno stabilito che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’. In altre parole, le difese non hanno introdotto nuovi e specifici argomenti di critica contro la sentenza d’appello, ma si sono limitate a ripetere le stesse lamentele già sollevate e respinte in precedenza. La Corte ha sottolineato che le motivazioni della sentenza impugnata erano giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le prove acquisite e prive di palesi illogicità. Pertanto, un ricorso che non si confronta specificamente con tali motivazioni per evidenziarne vizi concreti, ma si limita a riproporre le medesime doglianze, non può essere accolto. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione diventi un terzo grado di giudizio nel merito, compito che non le spetta.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende presentare ricorso per cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di appello. È indispensabile che il ricorso articoli critiche nuove, specifiche e pertinenti contro la logica e la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre stancamente le stesse argomentazioni si traduce quasi certamente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La stesura di un ricorso efficace richiede quindi un’analisi approfondita della sentenza di secondo grado per individuare vizi di legittimità concreti, evitando di trasformare l’impugnazione in un inutile tentativo di riesame dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘meramente riproduttivo’?
Un ricorso è considerato ‘meramente riproduttivo’ quando i motivi presentati si limitano a ripetere critiche e argomentazioni già esaminate e respinte in modo corretto e logico dai giudici dei gradi di merito, senza introdurre nuovi e specifici profili di censura contro la sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto corrette le motivazioni della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che le motivazioni della sentenza di secondo grado fossero ‘giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45325 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 06/02/1965 COGNOME nato a NAPOLI il 30/05/1980
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letti i ricorsi proposti nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla contestata violazione dell’art 521 cpp in relazione alla riqualificazione del fatto ascritto (da resistenza 337 cp a oltraggio ex art 341 bis) contestata dalla difesa di NOMECOGNOME sia in ordine al manca riconoscimento delle generiche, rivendicate dalla difesa di NOME;
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.