Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PACECO il 16/10/1956 COGNOME NOME nato a PACECO il 27/06/1973
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 9428/25 Monticciolo + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 348 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che le censure proposte dai ricorrenti nei primi due motivi di ricorso in punto
responsabilità per il reato loro addebitato, risultano dirette ad una non consentita rilettura elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di
all’imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti d merito scrutinati dalla Corte d’appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo
che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di s apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
Considerato, invero, quanto al terzo motivo di ricorso, che il giudice del gravame h motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. di tal che i motivi di ricorso risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dal giudice di merito (v. pag. 19);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025