Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Guida Senza Patente
Presentare un ricorso in Cassazione richiede argomenti nuovi e solidi, focalizzati sulla violazione della legge. Quando un appello si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte nei gradi precedenti, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente le conseguenze di tale strategia processuale, confermando una condanna e aggiungendo ulteriori spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Parma per il reato di guida senza patente, poiché revocata, con l’aggravante della recidiva nel biennio. La decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e il Rischio del Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su diversi punti, lamentando:
1. La violazione delle norme del Codice della Strada (art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992), sostenendo la mancanza di prova sulla definitività di una precedente violazione.
2. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.).
3. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
4. La mancata dichiarazione di prescrizione del reato.
Questi motivi, tuttavia, erano già stati presentati e discussi davanti alla Corte d’Appello, che li aveva respinti con motivazioni adeguate.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il principio fondamentale applicato è che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti o le prove, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi presentati dal ricorrente erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già ‘adeguatamente vagliati e correttamente disattesi’ dalla Corte territoriale. In altre parole, l’appello non introduceva nuove questioni di diritto o vizi procedurali rilevanti, ma si limitava a riproporre, senza successo, le stesse argomentazioni. Questo rende il ricorso inammissibile per sua natura.
Una conseguenza diretta e cruciale dell’inammissibilità è che essa ‘impedisce la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione’. Questo blocco processuale ha un effetto decisivo sulla prescrizione: la Corte non può dichiarare estinto il reato, anche se i termini fossero nel frattempo maturati, perché il processo, di fatto, non è mai validamente proseguito in sede di legittimità.
Le Conclusioni: le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza si conclude con una decisione netta e severa. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e, di conseguenza, condanna il ricorrente a pagare:
* Le spese processuali.
* Una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata e non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici, chiudendo definitivamente la vicenda processuale a suo sfavore.
Perché un ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già state adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, non costituendo quindi motivi validi per un giudizio di legittimità.
Cosa succede alla prescrizione del reato se un ricorso è inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione di una valida fase di impugnazione. Di conseguenza, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se i termini fossero maturati.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1157 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1157 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAPIZZI il 04/08/1980
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma per il reato di guida senza patente (perché revocata), con recidiva nel biennio.
Ritenuto che i motivi sollevati (con cui si lamenta che sia stato violato l’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per non esservi prova della definitività dell’accertamento relativo alla asserita precedent violazione; che non si sia osservato l’art. 164 cod. pen. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; che sia stata esclusa l’invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità de fatto; che non sia stata dichiarata l’avvenuta prescrizione del reato) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.);
Considerato che l’inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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