Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia le impugnazioni ripetitive
Presentare un appello in Cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Non basta, infatti, riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con l’ordinanza n. 15265/2024, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché meramente reiterativo e privo di una reale critica al provvedimento contestato. Questa decisione offre spunti fondamentali sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di truffa. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due punti principali: la presunta tardività della querela sporta dalla società danneggiata, una concessionaria autostradale, e l’erronea qualificazione giuridica del fatto come truffa. Secondo la difesa, questi vizi avrebbero dovuto invalidare la condanna.
Tuttavia, sia la questione della tempestività della querela sia quella relativa alla corretta interpretazione del reato erano già state ampiamente esaminate e decise dalla Corte d’Appello, con argomentazioni giuridiche dettagliate presenti nella sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso, evidenziando come i motivi proposti non fossero altro che una riproduzione delle doglianze già sollevate e disattese. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a ripetere le stesse tesi difensive, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha mosso contestazioni mirate al ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, ma si è limitato a ripresentare i medesimi argomenti. Tale approccio rende il ricorso inammissibile perché non assolve alla sua funzione, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità specifici vizi della sentenza, e non di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che le doglianze del ricorrente, oltre a essere ripetitive, erano anche manifestamente infondate. Esse, infatti, si ponevano in palese contrasto non solo con i dati normativi, ma anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Ordinanza n. 33299/2018) per rafforzare il principio secondo cui le interpretazioni giuridiche proposte in un ricorso non possono discostarsi immotivatamente dall’orientamento consolidato dei giudici.
L’inammissibilità è stata quindi dichiarata per una duplice ragione: da un lato, la mancanza di specificità dei motivi, che non si confrontavano criticamente con la sentenza impugnata; dall’altro, la manifesta infondatezza delle tesi giuridiche proposte, già superate dalla giurisprudenza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. L’impugnazione deve essere concepita come un dialogo critico con la decisione precedente, non come una semplice riproposizione di argomenti. È indispensabile individuare le specifiche falle nel ragionamento del giudice di merito e costruire su di esse una censura puntuale e giuridicamente solida. Diversamente, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo vana l’intera iniziativa processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i principali motivi di contestazione del ricorrente?
Il ricorrente contestava principalmente due aspetti: la presunta tardività della querela presentata nei suoi confronti e l’erronea qualificazione giuridica del reato come truffa.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare che il proprio appello sia dichiarato inammissibile per reiterazione?
Per evitare una declaratoria di inammissibilità, il ricorso deve contenere una critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, dimostrando perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato. Non è sufficiente ripetere le tesi già esposte e respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento agli artt, 124 e 129 cod. proc. pen. per tardività della querela sporta e artt. 640/641 cod. pen., quanto all’erronea qualificazione del fatto in termini di truffa, sono indeducibili poiché riproduttivi doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con congrui argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto e pag. 6 sulla tempestività della querela sporta da RAGIONE_SOCIALE);
che tali doglianze, oltre che reiterative, sono da ritenersi manifestamente infondate poiché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto ( Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente