Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Ripetitivi
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve prestare attenzione a non presentare un ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non si può chiedere ai giudici di legittimità di riesaminare questioni già ampiamente discusse e decise nei gradi precedenti, se non si evidenziano specifici vizi di legge. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, relativo alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. A seguito della condanna in primo grado, l’imputata aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la decisione.
Non soddisfatta, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione, contestando due aspetti principali della sentenza di secondo grado:
1. La valutazione della sua responsabilità penale, con particolare riferimento al contributo causale e all’elemento soggettivo (cioè la consapevolezza e volontà del reato).
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili. La decisione si fonda su una constatazione precisa: gli argomenti proposti dalla ricorrente non erano nuovi, ma si limitavano a riprodurre le stesse censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che non è loro compito riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita dalla legge.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha evidenziato come i giudici di merito avessero già fornito una motivazione “logica, coerente e puntuale” sia sulla responsabilità penale dell’imputata sia sul diniego delle attenuanti generiche. La sentenza d’appello, come richiamato dagli Ermellini, aveva già affrontato e disatteso le obiezioni difensive con argomenti giuridici corretti.
In sostanza, il ricorso non ha sollevato questioni di legittimità (ad esempio, un’errata interpretazione di una norma o un vizio logico manifesto nella motivazione), ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze del fatto. Questo tentativo trasforma il ricorso in uno strumento meramente dilatorio e non conforme alla sua funzione, rendendolo di conseguenza inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono significative. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per la ricorrente. La Corte ha infatti condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Proporre un ricorso basato sulla semplice riproposizione di argomenti già vagliati è una strategia destinata al fallimento e comporta costi aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, senza introdurre nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata.
Quali erano i principali argomenti della persona che ha presentato ricorso?
La ricorrente contestava la sua responsabilità penale, in particolare riguardo al contributo causale e all’elemento soggettivo, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Modolo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rispettivamente: sulla penale responsabilità, in particolare, quanto al contributo causale e all’elemento soggettivo (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata; 1 della sentenza di primo grado); sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025