Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Con l’ordinanza n. 6921 del 2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari per accedere al terzo grado di giudizio. La decisione sottolinea come un ricorso non possa essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati, ma debba evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto per analizzare i confini dell’impugnazione e le conseguenze di un suo uso improprio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante contestava la propria condanna, sollevando questioni relative all’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale, e alla concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nella valutazione di questi aspetti.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dell’atto presentato. I giudici hanno rilevato che il ricorso era meramente “riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”.
In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi argomenti di diritto o evidenziato vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitata a ripetere le stesse doglianze già esposte e respinte in secondo grado. Questo comportamento rende il ricorso inammissibile, poiché il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
La Mancata Applicazione dell’Art. 131 bis c.p.
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava l’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità per reati di particolare tenuità. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato l’applicazione di tale norma basandosi sulla “ritenuta intensità del dolo”. Questo significa che, secondo i giudici, l’intenzione criminale manifestata dall’imputato era tale da non poter considerare il fatto come di lieve entità, a prescindere dal danno materiale causato.
Il Ruolo dei Precedenti Penali
Anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha avallato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente. La presenza di un passato criminale è stata considerata un elemento ostativo al riconoscimento di circostanze che possano mitigare la pena.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve avere un contenuto specifico e non può limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata. I giudici hanno specificato che gli argomenti della Corte d’Appello erano “giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti” e “immuni da manifeste incongruenze logiche”. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso che non la scalfisce con precise critiche di legittimità è destinato all’inammissibilità. La Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma di verificare che questi ultimi abbiano seguito un percorso logico-giuridico corretto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rappresenta un monito per la prassi legale. Dimostra che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta elaborazione, finalizzata a individuare vizi di legittimità concreti e non a tentare una terza valutazione dei fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il rigetto, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Pertanto, la decisione di impugnare una sentenza in Cassazione deve essere ponderata attentamente, per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di censure e argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche questioni di legittimità o vizi logici della sentenza impugnata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La sua applicazione è stata esclusa perché i giudici hanno ritenuto che l’intensità del dolo (l’intenzione criminale) del ricorrente fosse tale da non rendere il fatto di lieve entità, impedendo così il riconoscimento di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6921  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; –
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivlidi profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizi di merito non censurabile in questa sede in relazione alla ritenuta non applicabilità della cau di non punibilità di cui all’art 131 bis cp ( facendo leva sulla ritenuta intensità del dolo) e generiche ( alla luce dell’assorbente riferimento ai precedenti del ricorrente);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.