Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti. La Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente i confini entro cui deve muoversi un ricorso per non essere dichiarato ricorso inammissibile, evidenziando l’importanza di formulare motivi specifici e non meramente ripetitivi.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di esercizio abusivo di una professione, previsto dall’articolo 348 del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui il rigetto della richiesta di messa alla prova e l’errata valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili per due ragioni distinte ma ugualmente importanti, che delineano i paletti procedurali invalicabili per chi si rivolge al giudice di ultima istanza.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
La Corte ha osservato che la maggior parte delle doglianze (relative al rigetto della messa alla prova, della richiesta di espulsione e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.) non erano altro che una riproduzione delle censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza d’appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile perché non attacca specificamente le ragioni della decisione impugnata, trasformandosi in una richiesta di riesame generica e non in una critica puntuale di legittimità.
L’Introduzione di Motivi Nuovi in Cassazione
Un altro motivo di ricorso, relativo alla pretesa carenza dell’elemento soggettivo del reato, è stato giudicato inammissibile per una ragione diversa ma altrettanto perentoria. La Corte ha rilevato che questa specifica censura non era mai stata sollevata nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. La Cassazione non può diventare la sede per introdurre tardivamente argomenti che dovevano essere discussi nel merito nei gradi precedenti. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’ dell’appello, limita il giudizio di secondo grado (e di conseguenza quello di legittimità) alle sole questioni sollevate con l’atto di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine del nostro sistema processuale. Un ricorso inammissibile non è un rigetto nel merito, ma un arresto procedurale che impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza delle questioni sollevate. La ratio è duplice: da un lato, si garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Cassazione venga sommersa da ricorsi generici o esplorativi; dall’altro, si tutela la corretta sequenza dei gradi di giudizio, imponendo alle parti di definire l’oggetto del contendere in appello. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende è la sanzione prevista per l’abuso dello strumento processuale attraverso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede tecnica, precisione e rispetto delle regole procedurali. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e, soprattutto, già sottoposte al giudice d’appello. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della condanna e l’aggiunta di ulteriori oneri economici. La difesa tecnica deve quindi operare una selezione attenta dei motivi, concentrandosi su vizi di legittimità reali e non su una generica speranza di revisione del giudizio di fatto.
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con la motivazione di quest’ultima, oppure quando introduce per la prima volta questioni che non erano state sollevate nell’atto di appello.
Cosa succede se si presenta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, tale motivo è inammissibile. La Corte di Cassazione non può esaminare questioni che non siano state specificamente devolute al giudice del grado precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1899 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1899 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CIMADOLMO il 07/03/1960
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 28820/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 348 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglíanze contenute nel primo, terzo e quarto motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della messa alla prova, della richiesta di espulsione dal procedimento del provvedimento di sospensione dall’albo e della applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. si limitano a enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si misurano con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto che la seconda censura relativa alla pretesa carenza dell’elemento soggettivo, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2024