Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione perché omessa e/o illogica quanto alla dichiarazione di responsabilità in relazione al concorso nei reati di truffa ascritti all’odierno ricorrente, no consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e sia perché, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è, invero, censurata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e delle risultanze probatorie, tendendo ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei primi e una diversa valutazione delle seconde, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del su convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 della impugnata sentenza) (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, cui si lamenta il difetto di querela in ordine alla truffa di cui al capo b) in quanto proposta da soggetto non legittimato, risulta manifestamente infondato, essendosi la Corte territoriale correttamente conformatasi sul punto ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, oltre a sez.2, n. 50725 del 04/10/2016, Rv. 268382 – 01, citata dai giudici di appello a pag. 9 della impugnata sentenza, si veda anche: sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, COGNOME, Rv. 267914 – 01; e più in generale : sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, COGNOME, Rv. 286234 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore