Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del proprio giudizio
Quando un ricorso per Cassazione supera i confini del giudizio di legittimità per invadere l’area della valutazione dei fatti, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. Lo ha ribadito la Suprema Corte con una recente ordinanza, chiarendo ancora una volta la distinzione fondamentale tra il ruolo del giudice di merito e quello della Corte di legittimità. Il caso in esame, relativo a un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, offre un esempio lampante di come un ricorso inammissibile nasca dal tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un individuo, accusato di far parte di un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti con il ruolo di ‘vedetta’. La condanna si fondava principalmente sull’analisi di intercettazioni telefoniche e ambientali, ritenute dai giudici di merito sufficienti a provare il suo coinvolgimento. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto ‘travisamento del fatto’ da parte della Corte d’Appello e sostenendo una diversa interpretazione del materiale probatorio.
Il Ricorso in Cassazione e le Censure Proposte
Nel suo ricorso, la difesa ha cercato di dimostrare che i giudici di secondo grado avessero errato nella valutazione delle prove, in particolare delle conversazioni intercettate. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe attribuito un significato errato alle sue parole, travisando così la realtà dei fatti e il suo effettivo ruolo all’interno del sodalizio criminale. Si trattava, in sostanza, di una critica diretta all’apprezzamento del materiale probatorio, un’attività che costituisce il cuore del giudizio di merito.
La Decisione della Corte: un chiaro esempio di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, congrua e logica, fornita dai giudici dei gradi precedenti. Il ricorso, secondo i giudici supremi, introduceva censure che non erano consentite, poiché miravano a una nuova ricostruzione e valutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza. Il significato delle intercettazioni, ritenuto ‘inequivoco’ dai giudici di merito, sorreggeva in modo non illogico la conclusione sul ruolo di vedetta svolto dal ricorrente. Non si poteva parlare di ‘travisamento del fatto’ perché tale vizio sussiste solo quando l’errore del giudice è palese e oggettivo, non quando l’imputato propone semplicemente una ‘diversa interpretazione del dato probatorio’. La Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge o di motivazione, non su un disaccordo riguardo alla valutazione delle prove. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte un nuovo giudizio sui fatti si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito: l’appello alla Cassazione è uno strumento per garantire la corretta applicazione della legge, non per cercare una terza chance di valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano vizi di legittimità (errori di diritto o di motivazione), ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
Cosa significa ‘travisamento del fatto’ e perché non è stato riconosciuto in questo caso?
Il ‘travisamento del fatto’ è un vizio che si verifica quando un giudice basa la sua decisione su una prova inesistente o palesemente fraintesa. In questo caso non è stato riconosciuto perché il ricorrente non ha indicato un errore evidente e oggettivo, ma ha semplicemente proposto una propria interpretazione delle intercettazioni, diversa da quella data dai giudici, cosa non ammessa nel giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39292 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39292 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione al ruolo svolto dal ricorrente in seno all’associazione finalizzata allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sull’inequivoco significato delle intercettazioni puntualmente esaminate che sorreggono in modo non illogico tale lettura (il ruolo di vedetta) in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un “travisamento del fatto”, perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025
Il Co .gliere estensore